Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'art. 38, comma 4, dopo la parola: "attraversano", sono aggiunte le seguenti: "il centro abitato di";
  • b)all'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)nel comma 3, primo periodo, dopo le parole "classificati in", sono aggiunte le seguenti: "almeno due";
  • 2)nel comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq";
  • 3)nel comma 6, secondo periodo, dopo le parole "riferita alla prima", sono soppresse le parole: "ovvero unica", e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La misura corrispondente all'ultima categoria non puo' essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.";
  • c)all'art. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nel regolamento" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.";
  • 2)nel comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:";
  • 3)nel comma 4, le parole "di fiere, festeggiamenti e mercati", sono sostituite dalle seguenti: "di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante,";
  • 4)nel comma 5, primo periodo, le parole "possono essere ridotte fino al" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte al" e, dopo le parole: "venditori ambulanti", sono aggiunte le seguenti: ", pubblici esercizi";
  • 5)dopo il comma 6, e' inserito il seguente comma: "6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.";
  • 6)il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 per cento.";
  • 7)nel comma 8, le parole da "e' in facolta' del comune" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.";
  • d)il comma 1 dell'art. 46 e' sostituito dal seguente: " 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.";
  • e)all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.";
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazione medesime.";
  • f)all'art. 56, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente comma: "11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-28;566~art1 · fonte del testo