Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

locale), promossi con le ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 (n. 2

ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona e il

5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di

Alessandria, rispettivamente iscritte ai nn. 838 e 839 del registro

ordinanze 2000 ed al n. 170 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3 e 11, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della provincia di Alessandria

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con due distinte ordinanze analogamente motivate in

punto di diritto (r.o. n. 838 e n. 839 del 2000), emesse il

21 ottobre 1999 (e pervenute alla Corte il 20 dicembre 2000), la

Commissione tributaria provinciale di Ancona - nel corso di giudizi

promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi

dal comune di Osimo, con i quali è stata rideterminata, per gli anni

1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche

(cd. TOSAP) del predetto comune - ha sollevato, in riferimento agli

artt. 76 e 23 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo

15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e

delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421, concernente il riordino della finanza locale);

che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle

questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens

costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998,

osserva, nel merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre

1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il

Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla

revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di

tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b)

della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti

principi e criteri direttivi:

"1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più

adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in

relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi.

Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno

superare il 50 delle misure massime di tassazione vigente;

2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della

tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di

parametri significativi";

che, al riguardo, il rimettente rileva che il legislatore

delegato si è conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato

art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 421 del 1992, soltanto

per la determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di

spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee (art. 38 del decreto

legislativo n. 507 del 1993); mentre, in relazione alle occupazioni

del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, "ha,

inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare

la fattispecie in assoluta libertà", omettendo, negli artt. 46 e 47

dello stesso decreto legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i

comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e

di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50

rispetto alla tassazione precedentemente in vigore";

che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri

individuano "principi di carattere generale, applicabili in ogni caso

e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio

integrativo (ovvero quello dei "parametri significativi") l'esclusivo

fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del

soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere

forfetaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto

degli esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione", le

ordinanze reputano le disposizioni denunciate in contrasto con

l'art. 76 della Costituzione;

che, inoltre, il giudice a quo assume violato anche l'art. 23

della Costituzione, in virtù del quale "condizione essenziale per la

legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione

patrimoniale è che la stessa sia imposta in base alla legge", sì da

non consentire alla "legge che attribuisca ad un ente il potere di

imporre una prestazione patrimoniale" di "lasciare all'arbitrio

dell'ente impositore medesimo la determinazione della prestazione";

che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 838 del

registro ordinanze 2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale, con argomenti sviluppati più diffusamente con la

memoria illustrativa depositata nell'imminenza della camera di

consiglio, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza,

ovvero, da ultimo, per la manifesta infondatezza della sollevata

questione;

che, con ordinanza del 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte il

19 febbraio 2001 ed iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2001) -

emessa nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.A. avverso

l'avviso di accertamento con il quale veniva determinata, per l'anno

1997, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche della

provincia di Alessandria - anche la Commissione tributaria

provinciale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità

dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507, "per violazione dell'art. 76, primo comma, della

Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992,

n. 421, art. 4, comma 4" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b, numero

1);

che il rimettente - affermata la rilevanza della proposta

questione, da reputare non venuta meno per effetto dell'art. 31 della

legge n. 448 del 1998 - lamenta il mancato rispetto da parte del

legislatore delegato dei criteri fissati, per la determinazione della

tassa per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo,

dall'art. 4, comma 4, sopra citato, posto che il medesimo "si è

attenuto unicamente al criterio forfetario ed ha aumentato la

tassazione ben oltre il 50, come appare dal confronto fra le attuali

misure delle tasse e quelle precedentemente in vigore";

che si è costituita la provincia di Alessandria, parte

convenuta nel giudizio a quo - per sentir dichiarare

l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza della proposta

questione, rilevando, con la memoria successivamente depositata, che,

con la sentenza n. 96 del 2001 della Corte costituzionale, è stata

già dichiarata non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo

n. 507 del 1993, per asserita violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo, anche con successiva memoria, per

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato, in via preliminare, che le ordinanze denunciano le

medesime disposizioni sotto profili in parte analoghi o, comunque,

connessi, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

con un'unica pronuncia;

che, quanto alle censure di violazione dell'art. 76 della

Costituzione, sollevate da tutte le ordinanze, va rilevato che le

medesime sono prospettate negli stessi termini già esaminati da

questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001;

che, in quell'occasione, si è esclusa detta violazione

reputando erroneo l'assunto interpretativo - seguito anche dagli

attuali rimettenti - secondo il quale la legge delega n. 421 del 1992

avrebbe dettato, anche perle occupazioni degli "spazi soprastanti e

sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e

simili", imedesimi criteri di disciplina della generalità delle

fattispecie impositive, di cui all'art. 4, comma 4, lettera b),

numero 1;

che, difatti, rispetto alla menzionata peculiare tipologia di

occupazione, la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di

riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b),

ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il

criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire

attraverso parametri significativi" (così la citata sentenza n. 96

del 2001);

che, pertanto, non adducendo i giudici a quibus profili o

argomenti di doglianza nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o

comunque tali da indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni

medesime vanno dichiarate manifestamente infondate;

che, quanto alla censura di violazione dell'art. 23 della

Costituzione, ulteriormente prospettata dalle due ordinanze emesse

dalla commissione tributaria provinciale di Ancona, va rammentato

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio

della riserva di legge, di cui al predetto articolo, va inteso in

senso relativo, ponendo al legislatore l'obbligo di determinare

preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee

generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (così,

da ultimo, ordinanza n. 7 del 2001);

che il rimettente, nell'assumere in modo del tutto generico

l'esistenza di un "arbitrio dell'ente impositore" nello stabilire la

misura della tassa, non considera che il denunciato art. 47 detta

specifici criteri per l'imposizione, disponendo che la TOSAP vada

determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per

la parte di esse effettivamente occupate, secondo precisi limiti

minimi e massimi di tassazione, e ciò in armonia con il criterio,

dettato dalla legge delega, della commisurazione secondo "parametri

significativi", da intendersi, secondo quanto rilevato ancora nella

menzionata sentenza n. 96 del 2001, come "espressivi della peculiare

natura dell'occupazione", sì da richiedere un metodo "ispirato a

regole di sinteticità e di omnicomprensività, alternative rispetto

agli altri criteri formulati in via generale, connotati dalla

pluralità e dalla analiticità degli elementi presi a riferimento";

che, in virtù di quanto evidenziato, la proposta questione

va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale),

sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione,

dallacommissione tributaria provinciale di Ancona con le due

ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 47, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla commissione

tributaria provinciale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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