Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 63, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 12225/2026

    1 maggio 2026

    Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019, che ha accorpato, in un'evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari - TOSAP, ICP, DPA, CIMP - e una prestazione patrimoniale - COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, CdS), pur qualificato come "patrimoniale" e ancorato a distinti elementi costitutivi, è unitario e ha, in ogni caso, natura tributaria, presentandone tutti i caratteri tipici (la doverosità dell'imposizione; l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche), con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

    Art. 63 · Art. 27 c.d.s.

    Rassegna di maggio 2026, p. 4 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11349/2026

    27 aprile 2026

    In tema di COSAP, l'indennità sostitutiva dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione, ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modif. dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno.

    Art. 63 · Art. 2946 c.c. · Art. 2935 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 274 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26546/2025

    2 ottobre 2025

    In tema di COSAP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l'accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità, ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante l'accertamento del menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze - di fatto o di diritto - che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.

    Art. 63 · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 12 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25149/2025

    14 settembre 2025

    La tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione (COSAP) possono coesistere, ma, in tale ipotesi, l'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo modificato dall'art. 18, comma 2, della l. n. 488 del 1999, prefigura la detrazione dall'eventuale maggiore importo del canone concessorio dell'eventuale minor importo della TOSAP ovvero la detrazione dall'eventuale maggiore importo della TOSAP dell'eventuale minor importo del canone concessorio, sicché, in entrambi i casi, residua l'obbligo di corresponsione della differenza.

    Art. 63

    Rassegna di settembre 2025, p. 13 ↗

Tutte le 24 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 37/2023

    Questione inammissibile
    6 marzo 2023

    Quando non è ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'inconferenza dei parametri si riverbera inevitabilmente in una insufficiente e poco chiara motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni. (Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come attuato dall'art. 17, punti 8 e 9, del reg. Consiglio del Comune di Napoli n. 7 del 2018, e modificato con delib. n. 12 del 2019, che stabilisce, fra l'altro, che i comuni e le province possono, con regolamento, prevedere che l'occupazione di strade sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP -, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione - COSAP. L'ordinanza di rimessione non descrive compiutamente la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, né motiva in modo adeguato sulla rilevanza delle questioni, formulate in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità e genericità del petitum, perché non si comprende quale sarebbe la disciplina auspicata dal rimettente. Infine, anche i parametri sono inconferenti e incoerenti con le motivazioni svolte). (Precedenti: S. 177/2022 - mass. 45035; O. 107/2022 - mass. 44909; S. 254/2020 - mass. 43014; O. 35/2020 - mass. 42462; S. 71/2019 - mass. 40477; S. 64/2019 - mass. 40630).

    Art. 63 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 marzo 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

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