Art. 46 — Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
1 pronuncia che riguarda l’art. 46, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto assoggettabile al tributo lo sfruttamento economico di un'area destinata a parcheggio sita all'esterno di un complesso sportivo polifunzionale concesso in uso al contribuente).
Art. 46 · Art. 38 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 39 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 45 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, denunciati in riferimento all'art. 76 Cost. per inosservanza dei criteri dettati dalla legge delega n. 421 del 1992 in ordine alla tassazione per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture. Infatti - come già ritenuto in precedenti decisioni - tale questione si basa su un erroneo assunto interpretativo, in quanto riconduce la tassazione controversa ai medesimi criteri dettati per la generalità delle fattispecie impositive, anziché al criterio specificamente riferito dalla legge delega alla peculiare tipologia della cennata occupazione del sottosuolo e soprassuolo. - V., quali immediati precedenti, cui si riferisce l'ordinanza, la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 323/2001.
Art. 46 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 marzo 2020.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art46 · fonte del testo
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