Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/2000

Altra decisione · depositata il 02/11/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e

2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

locale), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 dalla

Commissione tributaria provinciale di Prato, sul ricorso proposto

dall'ENEL S.p.a. contro il comune di Prato, iscritta al n. 206 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20,1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 (pervenuta

alla Corte il 12 aprile 2000), la Commissione tributaria provinciale

di Prato ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il

riordino della finanza locale), per violazione dell'art. 76 della

Costituzione, in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numeri

1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale);

che il giudizio a quo è stato promosso dall'ENEL S.p.a.,

Compartimento di Firenze, con ricorso avverso l'avviso di

accertamento emesso dalla AGIAP (concessionaria del servizio

accertamento e riscossione del comune di Prato per la tassa di

occupazione spazi ed aree pubbliche), con il quale veniva

determinato, per l'anno 1995, il tributo relativo all'occupazione di

spazi "facenti parte di strade pubbliche di 2ª e 3ª categoria";

che il rimettente osserva, in punto di non manifesta

infondatezza, che la legge delega n. 421 del 1992, all'art. 4, comma

4, lettera b), numeri 1 e 2, "aveva indicato al Governo, fra l'altro,

i seguenti principi e criteri direttivi ai fini della revisione ed

armonizzazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) la rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata

rispondenza al beneficio economico ritraibile; il divieto delle

variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, oltre il 50%

delle misure massime di tassazione vigente;

2) l'introduzione di forme di determinazione forfetaria della

tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di

parametri significativi";

che, tanto premesso, il giudice a quo, nel ritenere che i

criteri dettati al numero 1, "in quanto di carattere generale e non

specificamente derogati da quelli di cui al numero 2", debbano essere

applicati anche "per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

con linee elettriche", sostiene che il legislatore delegato "non

sembra essersi attenuto ai principi" stabiliti nella legge di delega,

sia perché non ha tenuto conto, nello stabilire la misura della

tassa, del beneficio economico ritraibile dal concessionario dello

spazio ed area pubblici, "sia perché è stato sicuramente superato

... il limite indicato nell'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1,

della legge n. 421 del 1992".

Considerato che successivamente all'ordinanza in epigrafe è

entrato in vigore l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, con il quale il legislatore, intervenendo nella materia

oggetto del dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente, ha

previsto, segnatamente, che i comuni e le province possano, "per i

rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo

15 novembre 1993, n. 507", disporre, con propria deliberazione,

"anche con effetto retroattivo", le agevolazioni contemplate

dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "nonché

determinare criteri e modalità di definizione agevolata";

che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte

(ordinanze n. 120 e n. 290 del 1999; n. 148 del 2000) in occasione di

analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47

del decreto legislativo n. 507 del 1993 - occorre ordinare, alla luce

del menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma

che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non

conclusi, la restituzione degli atti al giudice a quo affinché

valuti la persistente rilevanza della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria

provinciale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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