Art. 6-quater — Disposizioni relative alla tassa sul- l'occupazione di suolo pubblico
Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto il seguente periodo: ''I comuni e le province possono, con delibera, estenderne la non applicazione anche alle annualita' pregresse''. All'articolo 3, commma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del 1995, sono aggiunte le seguenti parole: ''anche fin dal 1 gennaio 1988''. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 e' inserito il seguente: ''63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988''. 4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione:
- b)attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa
Testo vigente dal 30 novembre 1997
