Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/1999

Altra decisione · depositata il 09/07/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

locale), promossi con ordinanze emesse il 15 ottobre 1998 dalla

Commissione tributaria provinciale di Crotone, il 5 novembre 1997 (n.

4 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto e

l'11 luglio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di

Cagliari, rispettivamente iscritte al n. 890 del registro ordinanze

1998 ed ai nn. 67, 68, 69, 70 e 79 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1998 e n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che con sei distinte ordinanze - emesse, rispettivamente,

dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone il 15 ottobre

1998 (r.o. n. 890 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale

di Taranto il 5 novembre 1997 (4 ordinanze di cui al r.o. nn. 67,

68, 69 e 70 del 1999) e dalla Commissione tributaria provinciale di

Cagliari l'11 luglio 1998 (r.o. n. 79 del 1999) - è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

locale);

che tutte le controversie oggetto dei giudizi a quibus sono state

promosse dall'ENEL S.p.A., al fine di ottenere l'annullamento degli

accertamenti d'ufficio (ed, in un caso, anche dell'iscrizione a

ruolo) emessi da taluni comuni (ovvero dalla rispettiva società

concessionaria del servizio riscossioni tributi) per il pagamento,

nel periodo compreso tra l'anno 1994 e l'anno 1997, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (segnatamente, del

sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture ed

impianti in genere);

che, ad avviso dei rimettenti, le disposizioni denunciate

contrasterebbero con "l'art. 76, primo comma, della Costituzione",

giacché hanno omesso, nella determinazione della predetta tassa, di

"dividere i comuni in classi" (così, in particolare, le ordinanze

iscritte al r.o. nn. 890 del 1998 e 79 del 1999), "di tenere conto

del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo

della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione

precedentemente in vigore" (in tal senso tutte le ordinanze di

rimessione), quali criteri - di carattere generale, applicabili in

ogni caso e per tutti i tipi di occupazione - previsti dall'art. 4,

comma 4 (rectius: lettera b punto 1) della legge 23 ottobre 1992, n.

421;

che nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dalla Commissione

tributaria provinciale di Crotone (r.o. n. 890 del 1998), dalla

Commissione tributaria provinciale di Taranto (r.o. n. 69 del 1999) e

dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 79 del

1999), ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso, nei primi due giudizi, per la manifesta

infondatezza delle sollevate questioni di costituzionalità e, nel

terzo giudizio, per la inammissibilità o infondatezza della

questione stessa.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe,

vanno riuniti al fine di essere decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze medesime, il legislatore,

intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità

sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente con l'art. 31,

comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i comuni e le

province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre, con propria

deliberazione, "anche con effetto retroattivo", le agevolazioni

contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n.

127, "nonché determinare criteri e modalità di definizione

agevolata";

che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte

(ordinanza n. 120 del 1999) in occasione di analoghi incidenti di

costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto

legislativo n. 507 del 1993 occorre ordinare, alla luce del

menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma che

prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi,

la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché valutino la

persistente rilevanza delle proposte questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle

Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari