Art. 6 — Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

  • a)dopo il comma 790 e' inserito il seguente: «790-bis. Salvo che per la riscossione dell'imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate e' affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilita', fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, e' disciplinato dal comma 790.»;
  • b)il comma 807 e' sostituito dal seguente: «807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalita' previste dal codice civile:
  • a)2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
  • b)5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
  • c)150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • d)500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
  • e)1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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