Art. 25 — Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 997, le parole da "L'imposta" fino a "dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,";
- b)al comma 998, le parole "regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" ((, le parole: ", d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali," sono soppresse)) e le parole "definite le modalita' di attuazione del comma 997" sono sostituite dalle parole "stabiliti i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997". Agli oneri derivanti dal comma 1 ((, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare,)) si provvede ai sensi dell'articolo 29.
Testo vigente dal 18 giugno 2019
