(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attivita' del contenzioso degli enti impositori) Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalita' analogiche, ((sono tenuti)) a notificare e depositare gli atti successivi, nonche' i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalita' telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, e' notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, ((mediante deposito)) presso l'ufficio.". In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'((articolo 37, comma 1, del presente decreto)) si applica anche alle attivita' del contenzioso degli enti impositori.

Testo vigente dal 7 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2020 al 7 giugno 2020. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalita' analogiche, sono tolto: tenute aggiunto: tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonche' i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con … posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, tolto: e' depositata aggiunto: mediante deposito presso l'ufficio.". In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo tolto: 73 aggiunto: 37, comma 1, aggiunto: del presente decreto si applica anche alle attivita' del contenzioso degli enti impositori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23~art29 · fonte del testo

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