Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ((e di pagamento di canoni di locazione finanziaria)) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026:

  • a)danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;
  • b)danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, e' disposto lo sgombero per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita'. Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti ((della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nel medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ((contro gli infortuni e le malattie professionali)). La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, ((tributari e non tributari)), derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dagli altri atti emessi dagli enti impositori. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresi', nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3 ((del presente articolo)), riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3 ((del presente articolo)), riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 ottobre 2026. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. ((La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresi' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonche' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale)).

Testo vigente dal 28 aprile 2026

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aggiunto: Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e di pagamento di canoni di locazione finanziaria Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla …

… Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei presidenti tolto: delle Regioni Siciliana, Calabria e aggiunto: della Regione siciliana, della regione Calabria e della regione autonoma della Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, … e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria aggiunto: contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle … disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non aggiunto: tributari, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti … dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3 aggiunto: del presente articolo, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento … nonche' agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3 aggiunto: del presente articolo, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai … 88, 92, 94, lettera a), e 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199aggiunto: . La sospensione nei termini previsti al comma 3 si applica altresi' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nonche' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25~art2 · fonte del testo

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