Nel comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.".

Testo vigente dal 11 maggio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137~art15 · fonte del testo

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