All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera a):
  • 1)al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;
  • 2)i numeri 2) e 4) sono abrogati;
  • 3)((al numero 5), prima delle parole: "le spese relative agli apprendisti" sono inserite le seguenti: "per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1,"));
  • b)al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»;
  • c)il comma 4-quater e' abrogato;
  • d)il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;
  • e)il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.». ((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, per detto periodo, la possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte))

Testo vigente dal 20 agosto 2022

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Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2022 al 20 agosto 2022. 9 parole tolte, 71 parole aggiunte in 2 capoversi.

3) al numero 5), prima delle parole tolto: «aggiunto: : "le spese relative agli apprendistitolto: »aggiunto: " sono inserite le seguenti: tolto: « in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a aggiunto: "per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato,tolto: » aggiunto: e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1,";

… di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.». aggiunto: 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decretotolto: .aggiunto: , ferma restando, per detto periodo, la possibilita', ove ritenuto piu' agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73~art10 · fonte del testo

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