Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
  • b)all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";
  • c)alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:
  • 1)nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,";
  • 2)nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonche' le note;
  • 3)nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto";
  • 4)nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
  • d)nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.". E' abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso articolo 59 e' inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).". Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999.

Testo vigente dal 23 dicembre 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art57 · fonte del testo

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