Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 446/1997
  • art. 45d.lgs. 446/1997
  • art. 2d.lgs. 446/1997
  • art. 3d.lgs. 446/1997
  • art. 4d.lgs. 446/1997
  • art. 8d.lgs. 446/1997
  • art. 11d.lgs. 446/1997
  • art. 36d.lgs. 446/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4,

8, 11, 36 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni

dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,

nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché dello

stesso decreto legislativo nella sua interezza, e successive

modifiche, promossi con ordinanze emesse il 14 settembre 2000 dalla

commissione tributaria provinciale di Modena, il 24 luglio 2000 dalla

commissione tributaria provinciale di Piacenza, il 23 novembre 2000

dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, il 18 ottobre

2000 dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, il

2 ottobre 2000 dalla commissione tributaria regionale di Milano ed il

12 febbraio 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo,

rispettivamente iscritte ai numeri 827 e 855 del registro ordinanze

2000 e ai numeri 44, 148, 152 e 241 del registro ordinanze 2001,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,1a serie

speciale, numeri 3, 5, 10, e 14 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 settembre 2000, la

commissione tributaria provinciale di Modena ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionaledegli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta

regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,

delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della

disciplina dei tributi locali), nella parte in cui non consentono di

dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e

per i collaboratori e quelle per interessi passivi, non discriminano

i lavoratori autonomi dagli imprenditori e viceversa discriminano i

lavoratori autonomi dai lavoratori dipendenti, discriminano i

lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 del testo

unico delle imposte sui redditi dagli altri lavoratori autonomi di

cui alle altre ipotesi dello stesso art. 49 citato e non consentono

di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi;

che, con ordinanze emesse il 24 luglio 2000 ed il 18 ottobre

2000, la commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché del medesimo decreto

legislativo nel suo complesso;

che il rimettente, in aggiunta ai profili già evocati dalla

commissione tributaria provinciale di Modena, assume che l'art. 36

del decreto legislativo sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53

della Costituzione in quanto porrebbe a carico di una sola categoria

di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio sanitario

nazionale, stante la soppressione dei previgenti contributi;

che l'art. 45 del medesimo decreto legislativo violerebbe il

principio di riserva di legge in materia tributaria, di cui

all'art. 23 della Costituzione, facendo in concreto dipendere

l'entità dell'acconto IRAP da disposizioni amministrative;

che il decreto legislativo nel suo complesso violerebbe

infine l'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbe stato

disatteso il criterio direttivo rappresentato dalla riduzione del

prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo;

che, con ordinanza emessa il 23 novembre 2000, la commissione

tributaria provinciale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'intero decreto n. 446 del 1997, nella

parte in cui non consente di dedurre dalla base imponibile le spese

sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per

interessi passivi, non discrimina i lavoratori autonomi dagli

imprenditori e viceversa discrimina i lavoratori autonomi dai

lavoratori dipendenti, discrimina i lavoratori autonomi di cui al

primo comma dell'art. 49 TUIR dagli altri lavoratori autonomi di cui

alle altre ipotesi dello stesso art. 49 citato; non consente di

dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi;

che, con ordinanza emessa il 2 ottobre 2000, la commissione

tributaria regionale di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997

sulla base di argomenti non dissimili da quelli addotti dagli altri

rimettenti;

che, con ordinanza emessa il 12 febbraio 2001, la commissione

tributaria provinciale di Arezzo ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale "della legge istitutiva dell'IRAP", in quanto lesiva

del principio di eguaglianza ed in contrasto con il criterio

direttivo rappresentato dalla riduzione del carico fiscale gravante

sul lavoro autonomo;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità o

infondatezza delle questioni, con espresso richiamo alle difese

svolte in riferimento ad analoghe questioni già sollevate da altri

giudici.

Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, sotto profili e

con riferimento a parametri in buona parte coincidenti, questioni di

legittimità costituzionale di singole norme del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale

regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei

tributi locali), ovvero dell'intero testo normativo, e vanno pertanto

riuniti, stante l'evidente connessione, per essere congiuntamente

decisi;

che va preliminarmente dichiarata, in conformità alla

costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta

inammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento

all'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, dalla commissione

tributaria provinciale di Piacenza, con entrambe le ordinanze, dalla

commissione tributaria provinciale di Imperia, dalla commissione

tributaria regionale di Milano e dalla commissione tributaria

provinciale di Arezzo, e ciò in quanto il rimettente - salvo il caso

in cui argomenti che il vulnus derivi da un intero corpo normativo -

è tenuto ad individuare, a pena appunto di inammissibilità, la

norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento

determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (sentenza

n. 156 del 2001, ordinanze n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996);

che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione, sollevata dalla commissione tributaria provinciale

di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, con

entrambe le ordinanze, riguardante l'art. 1 del decreto legislativo,

nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base

imponibile delle imposte sui redditi, trattandosi di questione

attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte

sui redditi e perciò irrilevante nei giudizi a quibus, aventi ad

oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP (sentenza

n. 156 del 2001);

che del pari manifestamente inammissibile, per difetto di

rilevanza, è la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 45 del decreto legislativo, sollevata dalla commissione

tributaria provinciale di Piacenza, con entrambe le ordinanze, in

riferimento all'art. 23 della Costituzione, atteso che l'eventuale

caducazione della norma denunciata comporterebbe il venir meno della

possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo la restituzione

dell'acconto già versato, costituente l'oggetto dei giudizi a

quibus;

che le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

dalle commissioni tributarie provinciali di Modena e Piacenza, sono

in tutto identiche a quelle già dichiarate non fondate da questa

Corte con la citata sentenza n. 156 del 2001;

che in tale sentenza si osserva che le norme denunciate,

nell'individuare, non irragionevolmente, quale indice di capacità

contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività

autonomamente organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53

della Costituzione, alla luce della costante giurisprudenza di questa

Corte "secondo la quale rientra nella discrezionalità del

legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la

determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità

contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di

imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore

di ricchezza e non solamente dal reddito individuale (sentenze n. 111

del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985)";

che è altresì "pienamente conforme ai principi di

eguaglianza e di capacità contributiva" l'assoggettamento

all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di

attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere

imprenditoriale o professionale, "identica essendo, in entrambi i

casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova

ricchezza prodotta";

che nessuna ingiustificata disparità di trattamento può

d'altro canto ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi

dell'imposta dei lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività

autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, "la

cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato

dall'autonoma organizzazione";

che l'assoggettamento all'IRAP dei soli soggetti che svolgono

un'attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché

non esclusiva, trova poi fondamento in una non irragionevole

presunzione circa la mancanza del requisito dell'autonoma

organizzazione nelle diverse ipotesi, previste dai commi 2 e 3

dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di lavoro

autonomo occasionale o comunque non abituale;

che la circostanza, infine, che i contributi per il Servizio

sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il

Servizio sanitario sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non

esclude che il prelievo operato dall'IRAP si inquadri nella

fiscalità generale e che nessuna identificazione sia perciò

richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei

servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte,

destinato;

che le questioni vanno perciò dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle

detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a

tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),

sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dalla commissione tributaria

provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in

riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione;

dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli

articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione

tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76

della Costituzione;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla

commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione

tributaria provinciale di Piacenza;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione

tributaria provinciale di Piacenza;

d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla

commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 del medesimo

decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53

della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di

Piacenza, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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