Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 45d.lgs. 446/1997
  • art. 1d.lgs. 446/1997
  • art. 2d.lgs. 446/1997
  • art. 3d.lgs. 446/1997
  • art. 4d.lgs. 446/1997
  • art. 8d.lgs. 446/1997
  • art. 11d.lgs. 446/1997
  • art. 3legge 662/1996
  • art. 36d.lgs. 446/1997
  • art. 1legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,

8, 11 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni

dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale

imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),

promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 2000 e depositata il

19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,

iscritta al n. 495 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale,

dell'anno 2001; nei giudizi di legittimità costituzionale

dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e degli artt. 1

e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997, promossi con

ordinanze emesse il 25 luglio 2000 (3 ordinanze) e depositate il

19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,

rispettivamente iscritte ai nn. 496, 497 e 498 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a

serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di legittimità

costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto

del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (Condizioni in base alle

quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la

determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1

gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), promosso con ordinanza emessa

il 30 settembre 2000 e depositata il 9 ottobre 2000 dalla Commissione

tributaria provinciale di Firenze, iscritta al n. 641 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, 1a serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di

legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1,

lettera c) 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36,

comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come

modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal

decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, promosso con ordinanza

emessa il 25 novembre 1999 e depositata il 25 novembre 1999 dalla

Commissione tributaria provinciale di Milano, iscritta al n. 709 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001; nei giudizi di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del

decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché dell'intero decreto

legislativo n. 446 del 1997, promossi con ordinanze emesse il

4 aprile 2001 ed il 13 dicembre 2000 ed entrambe depositate il

4 aprile 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso,

iscritte ai nn. 872 e 873 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001; nel giudizio di legittimità costituzionale del

decreto legislativo n. 446 del 1997, promosso con ordinanza emessa e

depositata il 25 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria

provinciale di Isernia, iscritta al n. 911 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 maggio 2000, depositata il

19 dicembre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,

2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni

dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale

imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),

"nella parte in cui non si discriminano i lavoratori autonomi dagli

imprenditori e viceversa, discriminano i lavoratori autonomi dai

dipendenti", nonché, nella sola parte motiva dell'ordinanza,

dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo;

che le norme denunciate violerebbero il principio di

eguaglianza e, precludendo la deducibilità delle spese sostenute per

dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi,

sarebbero anche in contrasto con il principio di capacità

contributiva garantito dall'art. 53 Cost;

che l'art. 45 violerebbe il principio di riserva di legge in

materia tributaria, rimettendo all'autorità amministrativa la

determinazione dell'acconto di imposta;

che, con altre tre ordinanze, di contenuto analogo, emesse il

25 luglio 2000 e depositate il 19 dicembre 2000, la medesima

Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), "e per l'effetto degli artt. 1 e segg. del D. Lgs.vo

15-12-1997 n. 446";

che il giudice rimettente, in aggiunta ai profili evocati

nella precedente ordinanza, assume che le norme denunciate, colpendo

il valore aggiunto prodotto dal contribuente senza alcun riferimento

al risultato economico dell'attività svolta, determinerebbero una

"oggettivizzazione" del prelievo fiscale tale da violare il principio

di capacità contributiva e penalizzare l'attività lavorativa

autonoma, con conseguente violazione dell'art. 35 Cost;

che, inoltre, l'aumento del carico tributario gravante sui

soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo, conseguente

all'introduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive

(I.R.A.P.), si porrebbe in contrasto con il criterio direttivo,

contenuto nella legge delega, rappresentato dalla finalità di

ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui

redditi di lavoro autonomo, rendendo palese la violazione

dell'art. 76 Cost;

che, con ordinanza del 30 settembre 2000, depositata il

9 ottobre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 Cost.,

questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo

n. 446 del 1997 "e per quanto occorrer possa del decreto ministeriale

5/5/1998 emanato ai sensi dell'art. 45 comma 3 e 4 del predetto

decreto legislativo", sulla base di considerazioni in larga parte

coincidenti con quelle svolte nelle altre ordinanze di rimessione;

che, secondo il rimettente, la normativa denunciata

contrasterebbe poi con gli evocati parametri costituzionali anche

nella parte in cui non consente la deduzione dell'imposta dalla base

imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

che, con ordinanza emessa e depositata il 25 novembre 1999,

la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c) 5,

commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36, comma 3, e 45,

comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come

modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal

decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

che il rimettente, in aggiunta ai profili già considerati

nelle altre ordinanze di rimessione, assume che l'art. 36 del decreto

legislativo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della

Costituzione nel prevedere che l'I.R.A.P., gravante su una sola

categoria di contribuenti, sostituisca il contributo al servizio

sanitario nazionale che precedentemente colpiva tutte le persone

fisiche;

che, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse il

13 dicembre 2000 ed il 4 aprile 2001 ed entrambe depositate il

4 aprile 2001, la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'intero decreto

legislativo nel suo complesso, sulla base di considerazioni

sostanzialmente identiche a quelle svolte nelle altre ordinanze di

rimessione;

che, con ordinanza emessa e depositata il 25 ottobre 2000, la

Commissione tributaria provinciale di Isernia ha a sua volta

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 23 della

Costituzione e sotto profili del tutto analoghi a quelli individuati

dagli altri rimettenti, questione di legittimità costituzionale del

"decreto istitutivo dell'I.R.A.P.";

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quest'ultimo, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso

dell'inammissibilità o infondatezza delle questioni, con espresso

richiamo alle difese svolte in riferimento ad analoghe questioni già

sollevate da altri giudici.

Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, sotto profili e

con riferimento a parametri in larga parte coincidenti, questioni di

legittimità costituzionale di singole norme del decreto legislativo

19 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale

regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei

tributi locali), ovvero dell'intero testo normativo o delle relative

norme di delega, e vanno pertanto riuniti, stante l'evidente

connessione, per essere congiuntamente decisi;

che va preliminarmente dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del

decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1998, sollevata, sia

pure in maniera eventuale ("e per quanto occorrer possa"), dalla

Commissione tributaria provinciale di Firenze, trattandosi di

normativa di rango non legislativo e in quanto tale sottratta al

sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte;

che, sempre in via preliminare, va dichiarata, in conformità

alla costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta

inammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento

all'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, dalla Commissione

tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze del 25 luglio

2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, dalla

Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le

ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia e

ciò in quanto il rimettente - salvo il caso in cui argomenti che il

vulnus derivi da un intero corpo normativo - è tenuto ad

individuare, a pena appunto di inammissibilità, la norma o la parte

di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata

lesione della Costituzione (sentenza n. 156 del 2001; ordinanze

n. 286 del 2001, n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996);

che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale

di Milano, con l'ordinanza depositata il 25 novembre 1999, e dalla

Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le

ordinanze, riguardante l'art. 1 del decreto legislativo, nella parte

in cui prevede l'indeducibilità dell'I.R.A.P. dalla base imponibile

delle imposte sui redditi, trattandosi di questione attinente al

regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e

perciò irrilevante nei giudizi a quibus, aventi ad oggetto

controversie in tema di rimborso dell'acconto I.R.A.P. (sentenza

n. 156 del 2001, ordinanza n. 286 del 2001);

che è manifestamente inammissibile anche la questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 1 del decreto

legislativo, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di

Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000, sotto il diverso

profilo della asserita contraddittorietà tra la qualificazione

dell'imposta come reale, contenuta nel suddetto art. 1, e la

indeducibilità delle spese sostenute per interessi e collaboratori e

quelle relative agli interessi passivi, essendo siffatta questione

riferibile, con ogni evidenza, non alla norma denunciata ma alle

diverse norme che prevedono l'indeducibilità degli oneri indicati

dal rimettente;

che è del pari manifestamente inammissibile, per difetto di

rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45

del decreto legislativo, sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost.,

dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze

emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione

tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, atteso

che l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il

venir meno della possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo

la restituzione dell'acconto già versato, costituente l'oggetto dei

giudizi a quibus;

che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale dell'art. "5 primo e

secondo comma ultima parte" del decreto legislativo, sollevata dalla

Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa

il 25 novembre 1999, risultando impossibile l'individuazione della

norma denunciata, in quanto l'art. 5 è composto da un unico comma

né d'altro canto è dato desumere dalla motivazione a quale diversa

norma il rimettente intenda riferirsi;

che le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla

Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse

il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione

tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, sono in

tutto identiche a quelle già dichiarate da questa Corte non fondate,

con la sentenza n. 156 del 2001, e manifestamente infondate, con

l'ordinanza n. 286 del 2001;

che in tali pronunce si osserva che le norme denunciate,

nell'individuare, non irragionevolmente, quale indice di capacità

contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività

autonomamente organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53

Cost., alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte

"secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con

il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli

fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità

del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da

qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal

reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143

del 1995, n. 159 del 1985)";

che è altresì "pienamente conforme ai principi di

eguaglianza e di capacità contributiva" l'assoggettamento

all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di

attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere

imprenditoriale o professionale, "identica essendo, in entrambi i

casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova

ricchezza prodotta";

che nessuna ingiustificata disparità di trattamento può

d'altro canto ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi

dell'imposta dei lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività

autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, "la

cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato

dall'autonoma organizzazione";

che l'assunto secondo cui l'onere derivante dall'I.R.A.P.

sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello da cui erano

precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi

soppressi dall'art. 36 del decreto legislativo è apodittico ed

indimostrato;

che la circostanza, infine, che i contributi per il servizio

sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il

servizio sanitario sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non

esclude che il prelievo operato dall'I.R.A.P. si inquadri nella

fiscalità generale e che nessuna identificazione sia perciò

richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei

servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte,

destinato;

che le questioni sollevate vanno, perciò, dichiarate

manifestamente infondate;

che sulla base delle medesime considerazioni sopra svolte

risulta altresì manifesta l'infondatezza anche della questione di

legittimità costituzionale della norma di delega di cui all'art. 3,

commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in

cui prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività

produttive "equiparando l'esercizio di attività di lavoro autonomo

con l'esercizio di attività di impresa", sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale

di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzione del decreto del Ministro delle finanze

5 maggio 1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entità della

riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle

attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta

dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, ai sensi

dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza

in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle

detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale

a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi

locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di

Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento

agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23,

35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla

Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli

artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con

l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999, e dalla Commissione

tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in

epigrafe, e, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa

il 23 maggio 2000;

4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con

le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla

Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le

ordinanze in epigrafe;

5) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. "5 primo e secondo comma ultima

parte" del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa

il 25 novembre 1999;

6) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000;

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143

e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il

25 luglio 2000; della questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3, comma 1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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