All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 1, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A) 5) e B) 14) indicati nell'articoli 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;";
  • b)nel comma 1, alla lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), e le indennita' e i rimborsi di cui alla successiva lettera m) del predetto testo unico delle imposte sui redditi;";
  • c)nel comma 1, alla lettera c), il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986;";
  • d)nel comma 1, alla lettera c), numero 5) la parola: "erogati" e' sostituita dalla seguente: "spettanti";
  • e)dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10. 1-ter. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 70, limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennita' per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.".

Testo vigente dal 11 maggio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137~art7 · fonte del testo

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