Art. 25 — Modalità di calcolo degli interessi

La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi". Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente: " 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3.

Testo vigente dal 26 ottobre 2000

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33336/2025

    20 dicembre 2025

    In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

    Art. 25 · Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di dicembre 2025, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28599/2025

    29 ottobre 2025

    A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

    Art. 25 · Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di ottobre 2025, p. 39 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27460/2025

    14 ottobre 2025

    Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.

    Art. 25 · Art. 1283 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di ottobre 2025, p. 22 ↗

Tutte le 27 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 425/2000

    Ha colpito questo articolo
    17 ottobre 2000

    Manifesta inammissibilità - per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, l'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può limitarsi a richiamare "per relationem" - come accade nel caso di specie - il contenuto di atti o provvedimenti. L.T.

    Art. 25 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 254/2008

    Questione infondata
    4 luglio 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, censurato in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 76 Cost. La norma, in base alla quale, con provvedimento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. La violazione dell'art. 76 Cost. è già stata esclusa dalla sentenza n. 341/2007 e non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente decisione. - V., citato, il precedente di cui alla sentenza n. 341/2007.

    Art. 25 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 · Art. 120 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 2 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 341/2007

    Questione infondata
    12 ottobre 2007

    Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 Cost., nella parte in cui inserisce nell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia un comma 2, secondo il quale il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza: infatti, risulta dall'ordinanza di rimessione che la tematica relativa alla compatibilità delle condizioni del contratto di conto corrente dedotto in giudizio - e del quantum pecuniario chiesto in via riconvenzionale - con l'art. 1283 cod. civ. fa parte del giudizio principale e ciò è sufficiente per escludere che possa ritenersi la questione irrilevante nel giudizio a quo .

    Art. 25 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 70 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1999 al 26 ottobre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342~art25 · fonte del testo

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