Art. 24 — Comunicazioni periodiche alla clientela

Nel comma 3 dell'articolo 119 t.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole: "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela". Il comma 4 dell'articolo 119 t.u. e' sostituito dal seguente: " 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

Testo vigente dal 4 ottobre 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342~art24 · fonte del testo