Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze

emesse l'8 marzo 2000 dal Tribunale di Vicenza, il 15 dicembre 1999 e

il 14 luglio 2000 dal Tribunale di Pescara, iscritte ai nn. 176, 288,

289 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, prima serie speciale, nn. 11 e 17 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto

ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche

contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,

il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dell'8 marzo del 2000, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 176 del 2001), ed

il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 15 dicembre 1999, in

riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 della

Costituzione (r.o. n. 288 del 2001), nonché, nel corso di un giudizio

avente ad oggetto, tra l'altro, la validità delle clausole

anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra una banca ed un

cliente di questa, il Tribunale di Pescara, con ordinanza del

14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo

comma, e 47 della Costituzione (r.o. n. 289 del 2001), hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,

comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal

19 ottobre 1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole

relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,

contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata

in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri

per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle

operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

[delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il

22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che,

dopo di essa, debbono essere adeguate a pena di inefficacia da farsi

valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le

modalità ed i tempi in questa previsti;

che, nelle ordinanze registrate ai nn. 288 e 289 del 2001, si

indica, quale norma censurata, anche il comma 2, del citato art. 25

del d.lgs. n. 342 del 1999, pur indirizzandosi le censure solo al

comma 3 dello stesso art.;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della sollevata

questione, perché la disposizione censurata è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.

Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni

analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge

(l'erronea menzione anche del comma 2 dell'art. 25 del decreto

legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 288 e 289 del 2001,

non rende meno evidente che la norma effettivamente denunciata è

esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso articolo), vanno

riuniti e congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze

di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più

nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551

del 2000 e nn. 24, 51 e 128 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati

parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di

Vicenza e dal Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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