Corte costituzionale

Sentenza n. 425/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/10/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 25d.lgs. 342/1999

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze

emesse il 21 ottobre 1999 dal tribunale di Benevento, il 21 ed il

29 ottobre 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Lecce,

l'8 novembre 1999 dal tribunale di Brindisi, il 10 dicembre 1999 dal

giudice istruttore presso il tribunale di Lecce, il 9 dicembre 1999

dal tribunale di Brindisi, il 14 gennaio 2000 (n. 2 ordinanze) dal

giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia, il

9 dicembre 1999 dal tribunale di Brindisi e il 23 novembre 1999 dal

tribunale di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 686, 690 e 753 del

registro ordinanze 1999 ed ai nn. 8, 44, 55, 165, 166, 175 e 205 del

registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e nn. 4, 5, 8, 9,

17 e 20 -1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della Fidicasa S.r.l. e Nuova

Formula 1978 S.r.l., della Banca Popolare di Ancona S.p.a., della

Banca del Salento S.p.a., del Banco di Napoli S.p.a. e del Banco San

Paolo-IMI S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Stanislao Aureli per la Fidicasa S.r.l. e

nuova Formula 1978 S.r.l., Salvatore Maccarone per la Banca Popolare

di Ancona S.p.a., Giorgio De Nova e Salvatore Maccarone per la Banca

del Salento S.p.a., Gustavo Minervini e Vittorio Gesmundo per il

Banco di Napoli S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - I giudici del tribunale di Benevento (con unica ordinanza

del 21 ottobre 1999: r.o. n. 686 del 1999), del tribunale di Lecce

(con tre ordinanze, del 21 ottobre, 29 ottobre e 10 dicembre 1999:

r.o. nn. 690 e 753 del 1999, n. 44 del 2000), del tribunale di

Brindisi (con tre ordinanze, dell'8 novembre, 9 dicembre e, ancora,

del 9 dicembre 1999: r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000), del tribunale di

Civitavecchia (con due ordinanze, entrambe del 14 gennaio 2000: r.o.

nn. 165 e 166 del 2000) e del tribunale di Bari (con unica ordinanza,

del 23 novembre 1999: r.o. n. 205 del 2000), davanti ai quali pendono

giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi nei confronti di

banche da alcuni loro clienti, hanno sollevato - in riferimento a

vari parametri - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in

vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "art. 25,

comma 2" in r.o. n. 686 del 1999 e nn. 165 e 166 del 2000;

erroneamente indicato come "art. 120, comma 3, del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385" in r.o. n. 690 del 1999 e

n. 44 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole

riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati,

contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata

in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per

la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni

poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi

emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000],

siano valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa,

debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo

dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità

ed i tempi ivi previsti.

Secondo le diverse prospettazioni dei rimettenti, la norma

denunciata, contenuta nel decreto legislativo n. 342 del 1999,

emanato - giusta quanto precisato nel suo preambolo - in attuazione

dell'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che delega

al Governo l'emanazione (entro il termine di cui al comma 1 e con le

modalità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo) di

"disposizioni integrative e correttive" del testo unico bancario,

"nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza

della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992,

n. 142", si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 77 Cost., per asserito eccesso rispetto alla

legge di delegazione, stante la dedotta mancata previsione, in

questa, della possibilità di derogare retroattivamente al disposto

dell'art. 1283 cod. civ. (recante un generale divieto di anatocismo)

e di far dipendere dalle determinazioni del CICR la validità e

l'efficacia delle clausole di anatocismo bancario (r.o. n. 686 del

1999);

b) con l'art. 76 Cost.:

b.1) per l'asserita inosservanza del termine previsto

dall'art. 1 della legge n. 128 del 1998 ai fini dell'esercizio della

delega (cioè di un anno a decorrere dal 22 maggio 1998) a fronte

dell'emanazione solo in data 4 agosto 1999 del decreto legislativo

n. 342 del 1999, in vigore dal 19 ottobre 1999 (r.o. nn. 8, 55, 175 e

205 del 2000);

b.2) per l'asserita mancanza, nella legge di delegazione,

di un qualsiasi principio o criterio direttivo attinente

all'anatocismo (r.o. nn. 690 e 753 del 1999; r.o. nn. 8, 55, 165,

166, 175 e 205 del 2000);

b.3) per l'asserita sua non riconducibilità al compito,

fissato nella legge di delegazione, di integrare o correggere il

testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), tenuto

conto che tale testo unico non contempla l'istituto dell'anatocismo

(r.o. n. 690 del 1999);

b.4) per l'asserita mancanza di previsione, nella legge di

delegazione, del potere per il legislatore delegato di emanare norme

di interpretazione autentica (r.o. n. 690 del 1999) o ad efficacia

retroattiva (r.o. nn. 8, 55, 165, 166 e 175 del 2000), nonché di far

dipendere dalle determinazioni del CICR la validità e l'efficacia

delle clausole sull'anatocismo bancario (r.o. nn. 165 e 166 del

2000);

b.5) in base alla motivazione di cui ad un "provvedimento

in atti" (r.o. n. 44 del 2000);

c) con l'art. 3 Cost.:

c.1) per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i

soggetti ai quali si applica la norma che consente l'anatocismo

bancario ed i soggetti per i quali, non trovando applicazione il

testo unico bancario, vige il generale divieto di anatocismo di cui

all'art. 1283 cod. civ. (r.o. n. 686 del 1999; r.o. nn. 8, 55, 165,

166 e 175 del 2000);

c.2) per l'ingiustificata deroga al principio

dell'irretroattività delle leggi (art. 11 delle disposizioni sulla

legge in generale), tale da rendere valide clausole anatocistiche

stipulate solo per talune categorie di rapporti, in modo da favorire

un contraente "forte", quale la banca (r.o. n. 686 del 1999; r.o.

nn. 8, 55, 165 166 e 175 del 2000);

c.3) per l'ingiustificata diversità di trattamento ratione

temporis stante l'efficacia retroattiva della denunciata norma, di

situazioni identiche (r.o. nn. 165 e 166 del 2000);

c.4) per l'ingiustificata disparità di trattamento, nei

confronti dei clienti delle banche, nella fase anteriore al regime

fissato con la delibera del CICR, tra la posizione debitoria verso la

banca - con validità dell'anatocismo trimestrale - e la posizione

creditoria - con invalidità di tale anatocismo - (r.o. n. 205 del

2000);

c.5) per l'irragionevole attribuzione di validità a

clausole anatocistiche già riconosciute illecite dalla Corte di

cassazione, con le sentenze 16 marzo 1999 n. 2374 e 30 marzo 1999

n. 1096 (r.o. n. 205 del 2000);

d) con l'art. 24 Cost., per la menomazione della tutela

giurisdizionale di chi abbia agito contro una banca, fidando nel

diritto (all'epoca) vivente sulla nullità - per contrasto con

l'art. 1283 cod. civ. - di clausole anatocistiche bancarie (r.o.

n. 686 del 1999; r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000);

e) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., perché il legislatore

delegato avrebbe intenzionalmente disposto al solo fine di dirimere

il contenzioso pendente tra banche e clienti sulle clausole

anatocistiche bancarie, così violando la riserva ai magistrati della

funzione giurisdizionale e ledendo l'indipendenza e l'autonomia di

questi (r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000);

f) con gli artt. 3 e 47 Cost., per l'irragionevole favore

accordato alla pericolosa pratica oligopolistica e di cartello

dell'anatocismo, tale da minare la stabilità dei prezzi e

dell'intero sistema economico, erodendo l'entità del risparmio (r.o.

nn. 8, 55 e 175 del 2000).

g) con "i limiti costituzionali al potere di emanare leggi

interpretative" (r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000).

1.1. - Quanto alla rilevanza delle questioni, tutte le ordinanze

con l'eccezione di quella registrata al n. 44 del 2000 (che non

contiene la descrizione della fattispecie dedotta nel giudizio

principale e che rinvia, per la motivazione, ad altro provvedimento)

- dopo aver indicato in quella denunciata la norma applicabile (in

virtù della sua asserita efficacia retroattiva) nelle controversie a

quibus precisano che nei giudizi in corso risulta, appunto,

prospettata (ed ex adverso negata) la nullità di clausole relative

alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute in

contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore

della delibera del CICR menzionata nel vigente art. 120, comma 2, del

testo unico bancario (comma introdotto dall'art. 25, comma 2, del

decreto legislativo n. 342 del 1999).

1.2. - Nella premessa dell'ordinanza registrata al n. 175 del

2000 si fa altresì menzione di una eccezione di incompetenza

territoriale sollevata, nel giudizio principale, dalla banca opposta.

1.3. - Nel giudizio registrato al n. 8 del 2000, il rimettente

erroneamente menziona, nell'epigrafe, anche un non proposto "ricorso

per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato".

2. - Nei giudizi registrati ai nn. 165 e 166 del 2000 si è

costituita, con memorie depositate fuori termine, la banca opposta

nei giudizi a quibus S.p.a. San Paolo-IMI, mentre, nell'imminenza

dell'udienza, nel giudizio registrato al n. 690 del 1999, si è

costituito Miglietta Pietro, una delle parti opponenti nel processo a

quo con memoria depositata fuori termine (il 12 giugno 2000).

3. - Nei giudizi registrati ai nn. 686, 690, 753 del 1999 e 8 del

2000 si sono tempestivamente costituite le banche opposte dei

processi principali le quali, nell'imminenza dell'udienza, hanno

depositato memorie illustrative. Tali parti osservano in via

preliminare che il rimettente muove dagli erronei presupposti

dell'applicabilità al conto corrente bancario dell'art. 1283 cod.

civ., nonché dell'efficacia derogatoria di tale articolo assunta

(esclusivamente) dalla norma denunciata.

Secondo le banche, invece, diversamente da quanto ritenuto dal

giudice a quo (il quale avrebbe omesso di motivare sul punto),

l'anatocismo bancario si giustifica con il disposto degli artt. 1823,

secondo comma, 1825 e 1833 cod. civ., in base ai quali, alla chiusura

(eventualmente) trimestrale convenzionalmente stabilita, il saldo del

conto corrente, comprensivo degli interessi maturati ed in esso

conglobati, va considerato quale prima rimessa del conto (rinnovato a

tempo determinato) per il periodo successivo e produce nuovi

interessi. L'esclusione, pertanto, di un uso normativo bancario

sull'anatocismo, prospettata dal rimettente sulla scorta di recenti

pronunce della Suprema Corte, non sarebbe sufficiente a negare la

pattuita capitalizzazione trimestrale degli interessi (fondata sulla

convenzionale chiusura trimestrale del conto), sicché irrilevante

sarebbe la sollevata questione.

Nel merito, poi, le parti osservano:

a) in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., che l'esercizio

della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di 90

giorni contemplata dall'art. 1 della legge n. 128 del 1998 per il

caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni

parlamentari (40 giorni dalla data di trasmissione) venga a scadere

nei 30 giorni precedenti il 22 maggio 1999 o successivamente;

b) ancora in relazione all'art. 76 Cost., che l'art. 25 della

legge n. 142 del 1992 ha conferito, con norma "elastica", il potere

di coordinare le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 con le

altre disposizioni vigenti nella stessa "materia" (da interpretarsi

in senso ampio), nell'ambito non solo dell'armonizzazione resa

necessaria dalla direttiva comunitaria, ma anche di una

razionalizzazione e reimpostazione dell'intera normativa attinente al

mercato nazionale del credito, compresa la tematica della

trasparenza, così da escludere che la denunciata disciplina

sull'anatocismo (come evidenziato dagli stessi lavori preparatori del

decreto legislativo n. 342 del 1999) sia frutto di un eccesso di

delega, rappresentando invece l'espressione della delegata facoltà

di comporre i contrasti e le incongruenze (con attenzione anche al

contenzioso pendente) riscontrati nel settore;

c) in relazione ai limiti costituzionali al potere del

legislatore di emanare norme interpretative ed in relazione alla

prospettata carenza di specifica delega a conferire efficacia

retroattiva o interpretativa alla norma delegata (art. 76 Cost.), che

va evidenziata la valenza meramente interpretativa della denunciata

norma, ricognitiva di varie norme vigenti, le quali già prevedevano

l'anatocismo bancario;

d) ancora una volta, in relazione all'art. 76 Cost., che,

anche a ritenere l'efficacia non interpretativa, ma innovativa e

retroattiva della norma denunciata, andrebbe ugualmente negato il

vizio della carenza di delega, attese le caratteristiche non

meramente compilatorie, ma anche "normative" dei poteri del

legislatore delegato;

e) che la disciplina dell'anatocismo bancario afferisce alla

tutela della trasparenza nei rapporti bancari (senza incidere

sull'entità del tasso di interesse) e rientra quindi nell'ambito

della delega "integrativa e correttiva" di cui alla legge n. 128 del

1998, attuata sulla scorta dell'esperienza applicativa delle suddette

norme sulla trasparenza dei rapporti bancari, perseguendo un fine di

adeguamento e chiarificazione della disciplina previgente;

f) che il potere attribuito al CICR in ordine ai criteri e

modalità dell'anatocismo è in linea con le funzioni riconosciutegli

dal testo unico bancario;

g) in relazione, poi, all'art. 3 Cost., che la natura

effettivamente interpretativa della norma denunciata esclude la

dedotta irragionevolezza della disciplina, stante la peculiare

normativa già prevista in materia dall'ordinamento giuridico per il

settore bancario da quasi un secolo, mentre l'efficacia retroattiva

troverebbe la sua ratio nella necessità di evitare lo sconvolgimento

dell'affidamento basato su un diritto vivente che aveva certamente

riconosciuto, fino al 1999, la validità della clausola di anatocismo

bancario;

h) ancora in relazione all'art. 3 Cost., che è privo di

rilevanza (oltre che infondato) il profilo del deteriore trattamento

degli operatori economici estranei al settore bancario, per i quali

non sono valide clausole anatocistiche;

i) in relazione agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., che il

legislatore delegato, legittimamente esercitando i suoi poteri, non

ha affatto invaso il potere giurisdizionale, né ha leso il diritto

di difesa dei cittadini o vulnerato la certezza del diritto;

l) in relazione agli artt. 3 e 47 Cost., che la disciplina

della periodicità della capitalizzazione attiene, manifestamente,

solo alla trasparenza dell'operazione al fine di evidenziare le

modalità di applicazione dell'interesse, restando riservato ad altre

norme il compito di evitare tassi di interesse eccessivamente onerosi

e di garantire la "stabilità dei prezzi e dell'intero sistema

economico".

4. - Nei giudizi registrati ai nn. 165 e 166 del 2000 si sono

costituite le parti opponenti dei processi principali, che hanno pure

presentato memorie nell'imminenza dell'udienza. Esse hanno osservato

preliminarmente che la denunciata norma va interpretata secundum

Constitutionem e conformemente all'art. 11 delle disposizioni sulla

legge in generale e, dunque, nel senso che l'affermazione di

validità (temporanea) delle clausole di anatocismo bancario ha

efficacia solo dal 19 ottobre 1999, data di entrata in vigore del

decreto legislativo n. 342 del 1999, fino alla nuova disciplina

regolamentare del CICR (intervenuta con la delibera del 9 febbraio

2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del

22 febbraio 2000).

Nel caso, invece, di ritenuta efficacia retroattiva (propria o

per la funzione svolta di interpretazione autentica) della norma, le

parti ne chiedono la dichiarazione di illegittimità costituzionale

per i profili indicati nelle ordinanze di rimessione ed anche per

altri profili (come l'intempestivo esercizio del potere di delega;

l'arbitraria sostituzione del legislatore all'autorità giudiziaria

nella definizione dei rapporti pendenti; la lesione dell'affidamento

del cittadino nella sicurezza giuridica e nella certezza del

diritto).

5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di

inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni e

confermando tali conclusioni nella memoria di udienza (non depositata

soltanto in relazione al giudizio registrato al n. 44 del 2000).

L'interveniente eccepisce anzitutto il difetto di rilevanza delle

sollevate questioni, sia per la mancata verifica da parte dei

rimettenti del contenuto della clausola contrattuale di

capitalizzazione degli interessi (di rinvio agli usi, con conseguente

nullità ai sensi dell'art. 117, comma 6, testo unico bancario e,

ancor prima, dell'art. 4 della legge n. 154 del 1992; ovvero di

diretta pattuizione dell'anatocismo), sia, con riferimento al solo

giudizio registrato al n. 175 del 2000, per il mancato esame

dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio a

quo e menzionata nelle premesse dell'ordinanza di rimessione.

Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 1, comma 5, della

legge n. 128 del 1998 ha delegato il Governo all'emanazione di

disposizioni integrative e correttive del testo unico bancario, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle

procedure indicati nell'art. 25 della legge n. 142 del 1992: norme,

queste, di conferimento della delega in base alla quale era stato

emanato il testo unico bancario, sia in attuazione di una direttiva

comunitaria (89/646/CEE), sia quale "legge di grande riforma

economico sociale" (come definito dalla sentenza della Corte

costituzionale, n. 224 del 1994). Da tale rilievo l'Avvocatura trae

la conseguenza che la norma denunciata, in quanto norma transitoria

diretta a regolare il passaggio dal precedente al nuovo sistema in

tema di interessi anatocistici ed in quanto incidente sulla

decorrenza degli interessi, attiene (così come la modifica

dell'art. 120 testo unico bancario) alla disciplina della trasparenza

dei rapporti contrattuali e dunque è ricompresa nella delega

prevista dal citato art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998 (non

oggetto di censura).

Osserva, poi, l'Avvocatura che la natura transitoria e di settore

della norma, unitamente all'esigenza di salvaguardare i rapporti

sorti sulla base dell'affidamento delle banche sul precedente

uniforme insegnamento giurisprudenziale circa la validità delle

clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi

(espressamente pattuite come tali, senza il mero rinvio agli usi,

vietato dall'art. 117, comma 6, del testo unico bancario), rendono

non arbitraria e non irragionevole la norma censurata, la quale non

comporta alcuno straripamento del potere legislativo nel campo

riservato al potere giudiziario.

Deduce, infine, l'Avvocatura la non pertinenza dell'evocato

parametro di cui all'art. 47 Cost., atteso che i problemi afferenti

alla clausola anatocistica riguardano la trasparenza dei rapporti e

la conoscibilità del tasso su base annua e non possono essere

confusi con l'esigenza di evitare tassi di interesse eccessivi. Considerato in diritto

1. - I giudici rimettenti, investiti di giudizi di opposizione a

decreti ingiuntivi, promossi nei confronti di banche da alcuni

clienti di queste, dubitano tutti della legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in

vigore dal 19 ottobre 1999, erroneamente indicato come "art. 25,

comma 2" in r.o. n. 686 del 1999, n. 165 e n. 166 del 2000, nonché

come "art. 120, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385" (testo unico bancario) in r.o. n. 690 del 1999 e n. 44 del

2000.

Le ordinanze di rimessione sollevano, in base ai diversi

parametri di legittimità costituzionale evocati, sette distinti

gruppi di questioni:

a) in riferimento all'art. 77 Cost. per eccesso di delega

rispetto all'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (che

richiama l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142), assumendo

la mancata previsione, in questa, sia della possibilità di una

deroga retroattiva al disposto dell'art. 1283 cod. civ. (recante un

generale divieto di anatocismo), sia della possibilità di far

dipendere dalle determinazioni del Comitato interministeriale per il

credito ed il risparmio (CICR) la validità e l'efficacia delle

clausole di anatocismo bancario (r.o. n. 686 del 1999);

b) in riferimento all'art. 76 Cost.:

b.1) per inosservanza del termine previsto dall'art. 1

della legge n. 128 del 1998, cioè di un anno decorrente dal

22 maggio 1998, a fronte dell'emanazione solo in data 4 agosto 1999

del decreto legislativo n. 342 del 1999, in vigore dal 19 ottobre

1999 (r.o. nn. 8, 55, 175 e 205 del 2000);

b.2) per mancanza, nella legge di delegazione, di qualsiasi

principio o criterio direttivo attinente all'anatocismo (r.o. nn. 690

e 753 del 1999; r.o. nn. 8, 55, 165, 166, 175 e 205 del 2000);

b.3) per asserita non riconducibilità della norma

denunciata al compito, fissato nella legge-delega, di integrare o

correggere il testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del

1993), tenuto conto che questo non contempla l'istituto

dell'anatocismo (r.o. n. 690 del 1999);

b.4) per la mancata previsione del potere, per il

legislatore delegato, di emanare norme di interpretazione autentica

(r.o. n. 690 del 1999) o comunque ad efficacia retroattiva (r.o.

nn. 8, 55, 165, 166 e 175 del 2000);

b.5) per la mancata previsione, nella legge-delega, del

potere di far dipendere dalle determinazioni del CICR la validità e

l'efficacia delle clausole sull'anatocismo bancario (r.o. nn. 165 e

166 del 2000);

c) in riferimento all'art. 3 Cost.:

c.1) per asserita disparità di trattamento tra i soggetti

ai quali si applica la norma denunciata, che consente l'anatocismo

bancario, ed i soggetti per i quali, non trovando applicazione il

testo unico bancario, vige il generale divieto di anatocismo di cui

all'art. 1283 cod. civ. (r.o. n. 686 del 1999; r.o. nn. 8, 55, 165,

166 e 175 del 2000);

c.2) per ingiustificata deroga al principio

dell'irretroattività delle leggi (art. 11 delle disposizioni sulla

legge in generale), così da rendere valide clausole anatocistiche

stipulate solo per talune categorie di rapporti, in modo da favorire

il contraente "forte", cioè le banche (r.o. n. 686 del 1999; r.o.

nn. 8, 55, 165 166 e 175 del 2000);

c.3) per ingiustificata diversità di trattamento ratione

temporis - stante l'asserita efficacia retroattiva della norma

denunciata - di situazioni identiche (r.o. nn. 165 e 166 del 2000);

c.4) per ingiustificata disparità di trattamento, nella

fase transitoria (cioè antecedente al regime fissato dalla delibera

del CICR), tra la posizione debitoria verso la banca (con validità

dell'anatocismo trimestrale) e la posizione creditoria (con

invalidità di tale anatocismo) (r.o. n. 205 del 2000);

c.5) per l'irragionevole attribuzione di validità a

clausole anatocistiche già riconosciute illecite dalla Corte di

cassazione con le sentenze 16 marzo 1999, n. 2374 e 30 marzo 1999,

n. 1096;

d) in riferimento all'art. 24 Cost., per la menomazione della

tutela giurisdizionale di chi abbia agito contro una banca, fidando -

a stregua del diritto vivente all'epoca - sulla nullità, per

contrasto con l'art. 1283 cod. civ., delle clausole anatocistiche

bancarie (r.o. n. 686 del 1999; r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000);

e) in riferimento agli artt. 101, 102 e 104 Cost., per la

funzione intenzionalmente perseguita dal legislatore delegato di

dirimere il contenzioso pendente tra banche e clienti sulle clausole

anatocistiche bancarie, così da violare la riserva ai magistrati

della funzione giurisdizionale e dunque l'indipendenza e l'autonomia

di questi (r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000);

f) in riferimento a non meglio specificati "limiti

costituzionali al potere di emanare leggi interpretative" (r.o.

nn. 8, 55 e 175 del 2000);

g) in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., per l'asserito

favore accordato alla pericolosa pratica oligopolistica e di cartello

dell'anatocismo, così da minare la stabilità dei prezzi e

dell'intero sistema economico, con conseguente erosione dell'entità

del risparmio (r.o. nn. 8, 55 e 175 del 2000).

2. - I dieci giudizi, in quanto propongono questioni

sostanzialmente identiche e riguardanti la stessa disposizione di

legge (i menzionati evidenti errori materiali contenuti nelle

ordinanze r.o. nn. 686 e 690 del 1999 e nn. 44, 165 e 166 del 2000

non rendono incerta l'individuazione della norma effettivamente

denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi, senza tuttavia

tener conto della costituzione della S.p.a. San Paolo - IMI (r.o.

nn. 165 e 166 del 2000) e di quella di Miglietta Pietro (r.o. n. 690

del 1999), perché effettuate dopo la scadenza del termine perentorio

di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fissato dagli artt. 25,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte (v., ex plurimis

sentenza n. 178 del 2000 ed ordinanza n. 85 del 2000).

3. - Le questioni sono in parte inammissibili ed in parte

fondate.

3.1. - L'ordinanza del tribunale di Lecce 10 dicembre 1999 (r.o.

n. 44 del 2000) omette di indicare gli elementi della fattispecie

oggetto del giudizio principale nonché di motivare sull'affermata

non manifesta infondatezza e rilevanza della sollevata questione di

costituzionalità, rinviando, a tal fine, ad un non meglio precisato

"provvedimento in atti". La questione pertanto va dichiarata

manifestamente inammissibile, in accoglimento dell'eccezione proposta

dall'Avvocatura generale dello Stato, perché, secondo quanto più

volte affermato da questa Corte, la motivazione dell'ordinanza di

rimessione dev'essere autosufficiente e non può limitarsi a

richiamare per relationem il contenuto di atti o provvedimenti.

3.2. - Disattese vanno invece tutte le altre eccezioni di

inammissibilità.

3.2.1. - Alcune parti private deducono l'erroneità della

premessa da cui muovono i giudici rimettenti, sostenendo che la norma

denunciata non può essere applicata ratione temporis nei giudizi

principali, dovendo essa interpretarsi - secundum Constitutionem e

conformemente all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

- nel senso che l'attribuzione di validità delle clausole di

anatocismo bancario ha efficacia solo dal giorno 19 ottobre 1999, in

cui è entrato in vigore il decreto legislativo n. 342 del 1999, fino

al giorno della delibera del CICR in materia (intervenuta, nelle

more, il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile dello

stesso anno).

Tuttavia va osservato che i rimettenti, con plausibile ancorché

sintetica motivazione - la quale è sufficiente ad escludere, in

questa sede, l'irrilevanza della questione - hanno ritenuto che

l'efficacia retroattiva della norma si giustifica con la formulazione

letterale della disposizione (in cui si configura la data di entrata

in vigore della suddetta delibera del CICR ad un tempo quale terminus

ante quem e ad quem di efficacia della disciplina validante

transitoria, senza distinguere tra contratti anteriori o posteriori

al 19 ottobre 2000, né tra effetti anteriori o posteriori a tale

data), nonché col palese intento del legislatore di dirimere il

contenzioso in atto tra banche e clienti sulla validità delle

clausole contrattuali anatocistiche. A quest'ultimo proposito va

osservato, non solo che sarebbe pressoché inapprezzabile la

disciplina transitoria concernente il così breve lasso di tempo come

sopra indicato, ma anche e soprattutto che nei lavori preparatori (v.

segnatamente l'art. 25 della Relazione agli emendamenti apportati a

seguito dei pareri espressi dalle competenti commissioni

parlamentari) si afferma che la norma denunciata "stabilisce il

regime da applicare ai rapporti in essere al momento dell'entrata in

vigore della nuova disciplina", con modifica che "recepisce le

osservazioni del Senato e della Camera" ed in particolare la

"condizione 5", formulata dalla sesta Commissione della Camera dei

deputati, con cui si invitava il Governo a stabilire "misure

equitative idonee a risolvere il contenzioso già in essere".

3.2.2. - Sostengono all'incontro le banche costituite che

l'anatocismo bancario si giustificherebbe non già soltanto con il

disposto dell'art. 1283, ma pure con quello degli artt. 1823, secondo

comma, 1825 e 1833 cod. civ., in base ai quali, alla chiusura

(eventualmente trimestrale) convenzionalmente stabilita, il saldo del

conto corrente, comprensivo degli interessi maturati ed in esso

conglobati, va considerato quale prima rimessa del conto (rinnovato a

tempo determinato) per il periodo successivo e produce nuovi

interessi. L'esclusione, pertanto, di un uso normativo bancario

sull'anatocismo, prospettata sulla scorta di recenti pronunce della

Suprema Corte, non sarebbe sufficiente a negare validità - secondo

la disciplina previgente - alla pattuita capitalizzazione trimestrale

degli interessi (fondata, invece, sulla convenzionale chiusura

trimestrale del conto). Donde l'irrilevanza della sollevata

questione, stante il carattere meramente ricognitivo assolto dalla

norma denunciata rispetto alla normativa precedente.

Siffatta eccezione di inammissibilità presuppone, però, una

delimitazione del thema decidendum diversa da quella prospettata dai

rimettenti, i quali hanno chiaramente precisato che le controversie

sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità delle

clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del

disposto dell'art. 1283 cod. civ., cioè negli stessi ristretti

termini in cui il problema è stato esaminato dalla Corte di

cassazione con le sentenze 16 marzo 1999, n. 2374 e 30 marzo 1999,

n. 1096 (alle quali può qui aggiungersi la pronuncia

dell'11 novembre 1999, n. 12507).

Se, dunque, nei giudizi principali si controverte soltanto

sull'esistenza di un uso normativo bancario anatocistico, l'eccezione

di inammissibilità basata su un possibile diverso fondamento di

legittimità delle clausole anatocistiche bancarie costituisce un

profilo nuovo rispetto alle linee argomentative e probatorie

dispiegate nei giudizi a quibus. E perciò l'eccezione stessa non

sarebbe pertinente, attesa l'indubbia efficacia innovativa della

denunciata norma sul regime dell'anatocismo quale propriamente

configurato dall'art. 1283 cod. civ.

Quanto appena osservato in ordine all'oggetto dei giudizi

principali (cioè la validità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di

clausole contrattuali anatocistiche) esclude anche la pertinenza di

diversi profili - non prospettati e comunque non rilevati dai

rimettenti - di nullità delle clausole giudizialmente impugnate (ad

esempio per la possibile violazione dell'art. 117 del testo unico

bancario): così da palesare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata

dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità per mancata

verifica del contenuto delle clausole in relazione a diversi, e

meramente eventuali, motivi di invalidità.

3.2.3. - Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità

della questione sollevata con l'ordinanza del 9 dicembre 1999 (r.o.

n. 175 del 2000), per mancata verifica preliminare della competenza

territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo. Al riguardo basta

rilevare che il tribunale di Brindisi ha plausibilmente ritenuto

applicabile al giudizio a quo la norma denunciata, stante la

genericità (adeguatamente rispecchiata nella parte narrativa

dall'ordinanza di rimessione) dell'eccezione di incompetenza

territoriale, proposta nel giudizio di opposizione senza alcun

riferimento ad una pattuizione di esclusività del foro convenzionale

previsto nel contratto bancario.

3.3. - Passando al merito, giova anzitutto delineare brevemente

il quadro normativo in cui si inseriscono le sollevate questioni.

Il decreto legislativo n. 342 del 1999, secondo quanto precisato

nel suo preambolo, costituisce attuazione dell'art. 1, comma 5, della

legge 24 aprile 1998, n. 128, che delega il Governo ad emanare - nel

termine previsto dal comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3

- "disposizioni integrative e correttive" del testo unico bancario,

"nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza

della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992,

n. 142".

L'art. 1, comma 5, prevede, attraverso espresso richiamo al comma

1, il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge

(22 maggio 1998), prorogabile di un semestre, nel caso in cui, per

effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la

disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato A) della legge venga modificata senza che siano

introdotte nuove norme di principio. Si legge, altresì, nel comma 3

dello stesso articolo, che lo schema di decreto legislativo

attuativo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

dev'essere trasmesso, nel termine suddetto, alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica perché venga espresso, entro quaranta

giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione

competente per materia. Decorso tale termine, il decreto è emanato

anche in mancanza del parere; e, qualora esso scada nei trenta giorni

che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o

successivamente, tale ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Quanto poi ai principi e criteri direttivi, è da rammentare che

lo stesso art. 25 della legge n. 142 del 1992, richiamato

dall'art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998, conferiva (a sua

volta) due distinte deleghe legislative, da esercitarsi in

successione cronologica.

La prima - prevista dall'art. 25, comma 1 - concerneva

l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE del 15 dicembre

1989, in conformità: a) al principio secondo cui gli enti creditizi

possono prestare in Italia i servizi previsti nell'allegato

direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle

condizioni di cui alla direttiva medesima (sempre che tali attività

siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi); b) al

principio che gli enti suddetti possono procedere alla pubblicità

relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le

medesime attività dalla disciplina italiana; c) e, infine, al

principio che deve essere adottata ogni altra disposizione necessaria

per adeguare alla direttiva la disciplina vigente per gli enti

creditizi autorizzati in Italia.

La seconda delega - prevista dall'art. 25, comma 2 - riguardava

l'emanazione di un testo unico delle disposizioni attuative della

direttiva e di quelle altre necessarie per l'adeguamento ad essa,

coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia,

così da potervi apportare le modifiche necessarie a tal fine

(delega, questa, esercitata con l'emanazione del testo unico bancario

di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993).

L'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 (nel quale è

ricompresa la disposizione oggetto delle sollevate questioni di

legittimità costituzionale) si compone di tre commi.

Con il comma 1 viene sostituita la formulazione della rubrica

dell'art. 120 del testo unico bancario (da "Decorrenza delle valute"

a "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi").

Con il comma 2 viene aggiunto allo stesso art. 120 un comma 2,

che attribuisce al Comitato interministeriale per il credito ed il

risparmio (CICR) il potere di stabilire modalità e criteri

relativamente alla produzione di interessi sugli interessi maturati

nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività

bancaria, assicurando in ogni caso alla clientela, nelle operazioni

in conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli

interessi, sia debitori che creditori.

Infine, il comma 3 (oggetto esclusivo del dubbio di

costituzionalità dei rimettenti), senza formalmente modificare il

testo unico bancario, stabilisce che le clausole relative alla

produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei

contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore

della suddetta delibera del CICR - emessa il 9 febbraio 2000 ed

entrata in vigore il 22 aprile 2000 - sono valide ed efficaci sino a

tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena

di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della

menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti.

3.3.1. - Così ricostruito il contesto normativo, va affermata

l'infondatezza della censura che concerne l'asserita inosservanza, da

parte del legislatore delegato, del termine previsto nell'art. 1

della legge n. 128 del 1998 per l'esercizio della delega (un anno a

decorrere dal 22 maggio 1998), a fronte dell'emanazione solo in data

4 agosto 1999 del decreto legislativo n. 342 del 1999, pubblicato il

4 ottobre 1999 ed entrato in vigore dal 19 ottobre 1999.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della

proroga di novanta giorni contemplata nello stesso art. 1 per il caso

in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni

parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a

scadere nei trenta giorni precedenti il 22 maggio 1999 o

successivamente. Il parere, infatti, richiesto il 20 maggio 1999 con

relativa trasmissione dello schema di decreto, venne restituito il

23 giugno 1999 dalla Commissione della Camera dei deputati ed il

30 giugno 1999 dalla Commissione del Senato della Repubblica. Sicché

il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato ex lege al

20 agosto 1999, con conseguente tempestività dell'emanazione del

decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 342, giusta quanto disposto

dall'art. 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a nulla rilevando

la successiva data di pubblicazione.

3.3.2. - Fondata deve ritenersi, invece, la questione concernente

l'eccesso di delega prospettato da quasi tutti i rimettenti.

Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma

delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica

attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici

paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i

principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto

del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando

le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di

delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore

delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi

e criteri direttivi della delega (v., ex plurimis sentenze nn. 276,

163 e 126 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999).

Ebbene, da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il

mancato rispetto della delega.

Come già detto, invero, con l'art. 1, comma 5, della legge

n. 128 del 1998 si conferì delega al Governo per l'emanazione di

"disposizioni integrative e correttive" del testo unico bancario,

richiamando espressamente i principi e criteri direttivi indicati

nell'art. 25 della legge n. 142 del 1992, in attuazione dei quali

vennero emanati dapprima il decreto legislativo 14 dicembre 1992,

n. 481 (che recepiva e adattava al contesto italiano la surrichiamata

direttiva 89/646/CEE) e poi il decreto legislativo n. 385 del 1993.

Quest'ultimo, oltre a recepire a sua volta i contenuti del decreto

legislativo n. 481 del 1992, riordinava organicamente l'assetto della

materia bancaria e creditizia, con un testo unico di natura

"normativa" e non già meramente "compilatoria": così da

caratterizzarsi come disciplina attuativa di quella direttiva

comunitaria e, allo stesso tempo, come legge di grande riforma

economico-sociale (v. sentenze n. 49 del 1999 e n. 224 del 1994).

Ma, per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di

"integrazione e correzione" perseguite dal legislatore delegante,

nonché i principi e criteri direttivi posti a base del testo unico

bancario, è certamente da escludersi che la suddetta delega

legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante, sia

pure nell'esercizio del potere di armonizzazione di tale testo unico

con il resto della normativa di settore.

La norma denunciata, difatti, senza distinguere fra contratti ed

effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria

entrata in vigore, stabilisce, con formula tipica delle norme di

generale sanatoria ("sono valide ed efficaci"), una indiscriminata

validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie contenute

in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della

prevista deliberazione del CICR, prescindendo dal tipo di vizio da

cui sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico

bancario che non sia meramente occasionale.

Non si tratta, evidentemente, di una norma interpretativa - che

pure era stata suggerita nel corso dei lavori parlamentari (seduta

del 17 giugno 1999 della sesta Commissione: pag. 35 del relativo

verbale) - perché la disposizione, così come strutturata, non si

riferisce e non si salda a norme precedenti intervenendo sul

significato normativo di queste, dunque lasciandone intatto il dato

testuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già

ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata. Al

contrario, con efficacia innovativa e (in parte anche) retroattiva,

essa rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore

della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole

anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge

delegata o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore

della suddetta deliberazione.

In altri termini, il legislatore delegato, da un lato sancisce

(pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria

delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti

bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente

limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della

delibera del CICR); dall'altro attribuisce (pro futuro), sia pure

nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità

ed efficacia" alle clausole poste in essere nel periodo tra il

19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000.

Ma, così disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica

con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve

intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata. L'indeterminatezza

della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto

legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata

norma nell'ambito dei princi'pi e criteri della legge di delegazione.

Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come

abilitanti all'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il

passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la

data di entrata in vigore della legge delegata e quella della

delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto

avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia

da tenere per irrilevanti: quindi - stante il difetto di distinzioni

e precisazioni nella legge delegata - senza una necessaria e sicura

rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informatori

del testo unico bancario.

Esclusa, pertanto, la possibilità di un'interpretazione

adeguatrice della legge delegata alla legge delegante, deve

concludersi - indipendentemente da ogni considerazione sulla

ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e restando

assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni - che la norma

in esame viola l'art. 76 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3,

del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia);

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342, sollevata, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il

tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, iscritta al r.o.

n. 44 del 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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