Art. 26 — Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: " 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta e' formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
