Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze

emesse il 17 luglio 2000 dal tribunale di Palmi, il 19 luglio 2000

dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ed il

16 giugno 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Santa

Maria Capua Vetere, iscritte rispettivamente ai nn. 658, 687 e 701

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 46 e 48 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto

ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche

contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,

il tribunale di Palmi, con ordinanza del 17 luglio del 2000, in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (r.o. n. 658 del

2000), la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,

con ordinanza del 19 luglio 2000, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione (r.o. n. 687 del 2000), il "giudice istruttore" [recte:

giudice unico] del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con

ordinanza del 16 giugno del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24,

47, 76, 101, 102 e 104 della Costituzione (r.o. n. 701 del 2000),

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in

vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "terzo comma

dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto

dall'art. 25 c.p.c. del decreto legislativo n. 342 del 1999"

nell'ordinanza registrata al n. 687 del 2000], nella parte in cui

stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi

sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati

anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi

sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere

nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il

9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide

ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere

adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente -

al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa

previsti;

che nei giudizi registrati ai numeri 687 e 701 del 2000 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi

l'inammissibilità della sollevata questione, perché la disposizione

censurata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con

sentenza n. 425 del 2000.

Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni

analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge

(il menzionato errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 687 del

2000 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente

denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze

di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più

nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551

del 2000 e n. 24 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli

evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal

tribunale di Palmi, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, dal giudice istruttore presso il tribunale di

Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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