Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/2001 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse

il 13 ottobre 2000 dal tribunale di Torre Annunziata, sezione

distaccata di Sorrento, nel procedimento civile vertente tra la

Tappezzeria Zolli S.n.c. e la Banca Popolare della Penisola

Sorrentina S.p.a., iscritta al n. 741 del registro ordinanze del 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1a

serie speciale, dell'anno 2000 e il 21 giugno 2000 dal tribunale di

Bologna nel procedimento civile vertente tra Zambonelli Luciana e la

B.N.L. S.p.a., iscritta al n. 821 del registro ordinanze del 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto

ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche

contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,

il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, in

composizione monocratica, con ordinanza del 13 ottobre 2000, in

riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e 102 della Costituzione (r.o.

n. 741 del 2000), ed il giudice onorario del tribunale di Bologna,

con ordinanza del 21 giugno 2000, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione (r.o. n. 821 del 2000), hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia) [erroneamente indicato come "comma 3

dell'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.

bancario) come introdotto dall'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342" nell'ordinanza registrata al

n. 821 del 2000];

che nel giudizio registrato al n. 821 del 2000 è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi

l'inammissibilità della questione.

Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni

analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge

(il menzionato errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 821 del

2000 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente

denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze

di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più

nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51,

n. 24 del 2001 e n. 551 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli

evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal

tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, e dal

tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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