Corte costituzionale

Ordinanza n. 551/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze

emesse il 1° dicembre 1999 (n. 4 ordinanze) dal giudice istruttore

presso il tribunale di Vallo della Lucania, il 1° febbraio 2000 dal

giudice del tribunale di Treviso, l'8 marzo 2000 dal giudice del

tribunale di Vicenza, il 31 marzo 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice

unico del tribunale di Lanciano, il 24 gennaio 2000 dal tribunale di

Rovigo in composizione monocratica, il 2 maggio 2000 (n. 2 ordinanze)

dal giudice unico del tribunale di Lanciano e il 4 aprile 2000 dal

giudice del tribunale di Terni, rispettivamente iscritte ai nn. 274,

275, 276, 277, 308, 309, 365, 366, 399, 451, 452 e 481 del registro

ordinanze 2000, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 22, 24, 27, 28, 36 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno

2000.

Visti gli atti di costituzione del Banco di Napoli S.p.a., di

Berton Erminio, della Banca Commerciale Italiana S.p.a., della Banca

Popolare di Milano S.r.l., dell'Unicredito Italiano S.p.a. ed altra e

della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000, il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto la validità

di clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati tra banche

ed alcuni loro clienti, i giudici del tribunale di Vallo della

Lucania (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41,

47, 70 e 76 della Costituzione: r.o. nn. 274, 275, 276 e 277 del

2000), del tribunale di Treviso (con unica ordinanza, in riferimento

agli artt. 3, 24, 41 e 76 della Costituzione: r.o. n. 308 del 2000),

del tribunale di Vicenza (con unica ordinanza, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione: r.o. n. 309 del 2000), del tribunale

di Lanciano (con quattro ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24,

76 e 104 della Costituzione: r.o. nn. 365, 366, 451 e 452 del 2000),

del tribunale di Rovigo (con unica ordinanza, in riferimento agli

artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione: r.o. n. 399 del 2000) e del

tribunale di Terni (con unica ordinanza, in riferimento all'art. 3

della Costituzione: r.o. n. 481 del 2000), hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999

[erroneamente indicato come "art. 25, comma 2" e come "art. 120,

comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385" nell'ordinanza registrata al n. 399 del 2000], nella parte in

cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi

sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati

anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi

sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere

nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il

9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide

ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere

adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente -

al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa

previsti;

che nel giudizio registrato al n. 308 del 2000, si è

costituito il cliente della banca, da questa convenuto nel giudizio

principale, concludendo per l'accoglimento della sollevata questione;

che nei giudizi registrati ai nn. 274, 277, 308, 365, 366 e

451 del 2000, si sono costituite le banche, parti nei giudizi

principali, chiedendo la declaratoria di inammissibilità - per

irrilevanza - o di infondatezza delle sollevate questioni;

che in tutti i giudizi (ad eccezione di quello registrato al

n. 276 del 2000) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili o comunque infondate le

sollevate questioni.

Considerato che i dodici giudizi, in quanto propongono questioni

analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i

menzionati errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 399 del 2000,

non rendono incerta l'individuazione della norma effettivamente

denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che le eccezioni di inammissibilità basate su un possibile

diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche

bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ.,

non sono pertinenti perché presuppongono una delimitazione del thema

decidendum diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola

rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le

controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità

delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del

disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva

indubbiamente incide la norma denunciata;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze

di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più

nell'ordinamento giuridico, e dunque la sollevata questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), sollevata, con le ordinanze indicate

in epigrafe, dal giudice istruttore presso il tribunale di Vallo

della Lucania, dal giudice del tribunale di Treviso, dal giudice del

tribunale di Vicenza, dal giudice unico del tribunale di Lanciano,

dal tribunale di Rovigo in composizione monocratica, dal giudice del

tribunale di Terni, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:551 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari