Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Cesare Ruperto

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2 e 3,

del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze

emesse il 30 marzo 2001 dal Tribunale di Pesaro, il 14 luglio 2000

(n. 3 ordinanze) e il 22 maggio 2000 dal Tribunale di Pescara

rispettivamente iscritte ai nn. 464, 486, 487, 488, 612 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 25 e 34 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto

ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche

contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,

il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 30 marzo del 2001, in

riferimento agli articoli. 3, 24, 47, 76, 101, 102 e 104 della

Costituzione (r.o. n. 464 del 2001), ed il Tribunale di Pescara, con

tre ordinanze del 14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41

e 47 della Costituzione (r.o. nn. 486, 487, 488 del 2001), ed una del

22 maggio del 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione

(r.o. n. 612 del 2001), hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato

come "terzo comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del

1993, introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del

1999", nelle ordinanze registrate ai nn. 464 e 612 del 2001], nella

parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di

interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati

anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

relativa alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi

sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere

nell'esercizio dell'attività bancaria [delibera poi emessa il

9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide

ed efficaci fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere

adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente -

al disposto della delibera, secondo le modalità ed i tempi in questa

previsti;

che, nelle ordinanze registrate ai nn. 486, 487 e 488 del

2001, si indica, quale norma denunciata, anche quella di cui al comma

2 del citato decreto legislativo n. 342 del 1999, pur indirizzandosi

le censure solo al comma 3 dello stesso articolo;

che nei giudizi registrati ai numeri 486, 487, 488 e 612 del

2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della sollevata questione,

perché la disposizione censurata è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.

Considerato che i cinque giudizi, in quanto propongono questioni

analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge,

vanno riuniti e congiuntamente decisi (il menzionato errore materiale

contenuto nelle ordinanze nn. 464 e 612 del 2001 non rende incerta

l'individuazione della norma effettivamente denunciata, mentre

l'erronea menzione anche del comma 2 dell'art. 25 del decreto

legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 486, 487 e 488 del

2001, non rende meno evidente che la norma oggetto della sollevata

questione è esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso

articolo);

che, con sentenza n. 425 del 2000 (anteriore all'ordinanza di

rimessione n. 464 del 2001 e successiva alle altre ordinanze), questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25,

comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per

violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più

nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551

del 2000, nn. 24, 51 e 404 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati

parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di

Pesaro e dal Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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