Art. 6 — Credito fondiario: estinzione anticipata

Il comma 1 dell'articolo 40 t.u. e' sostituito dal seguente: " 1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.". La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.

Testo vigente dal 4 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342~art6 · fonte del testo

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