Art. 8 — Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20
All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».
Testo vigente dal 17 ottobre 2022
