Art. 26 — Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata

Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'articolo 212 e' sostituito dal seguente: «Art. 212 (Titolo esecutivo). - 1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale e' stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori. 2. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.». All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 115:
  • 1)i commi 1 e 3 sono abrogati;
  • 2)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione di ipoteca»;
  • b)all'articolo 136, comma 2-ter, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 29, comma 1, lettera o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «con l'apposizione della prescritta formula» sono soppresse. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9-bis e' soppresso. Ai fini dell'esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di autorita' di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva ne' la spedizione in forma esecutiva. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il principio affermato dal periodo precedente nella parte in cui prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva. E' istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonche' le relazioni di stima. La banca dati e' articolata nelle seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni mobiliari;
  • 3)vendite in sede fallimentare. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di acquisizione dei dati di cui al comma 1, le modalita' di inserimento dei medesimi nella banca dati, nonche' le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art26 · fonte del testo

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