Art. 23 — Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»;
- b)al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l'atto»;
- c)al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o dell'atto».
Testo vigente dal 17 ottobre 2022
