Art. 22 — Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

All'articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «che sara' nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o dal notaio individuato per la stipula dell'atto».

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art22 · fonte del testo