Art. 14 — Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore.»;
  • b)all'articolo 119, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.»;
  • c)all'articolo 182, il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il liquidatore comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;
  • d)all'articolo 186-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.».

Testo vigente dal 17 ottobre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art14 · fonte del testo

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