Art. 5-bis — Competenza della corte d'appello
Articolo abrogato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100.
Abrogato dal 12 giugno 2026
Articolo abrogato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100.
Abrogato dal 12 giugno 2026
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2 versioni dal 2024
Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2024 al 12 giugno 2026. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocraticaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-17;13~art5bis · fonte del testo
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