Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: "il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello";
  • b)all'articolo 14, comma 6:
  • 1)al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale";
  • 2)dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69".

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2025

    Ha colpito questo articolo
    10 aprile 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo. Se la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero risponde ad opzioni assiologiche di significativa complessità, la normativa censurata dalla Cassazione, sez. prima penale, che disciplina la convalida o proroga, da parte dell’autorità giurisdizionale, del trattenimento disposto dal questore dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. Alla stregua della disciplina censurata, infatti, la Cassazione decide esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, né è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, per il quale la procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, si giustifica non solo in ragione della garanzia dell’habeas corpus, ma anche per la limitatezza del thema decidendum. Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti – oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale –, ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata. Accertato il contrasto delle previsioni censurate con i parametri indicati, occorre individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem. Nel caso di specie, tra le discipline già esistenti che possono consentire di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di MAE ordinario costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. Detto procedimento, infatti, condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l’oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità, oltre che per un più articolato iter includente l’udienza camerale. Inoltre, l’affinità strutturale con il procedimento ex art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di introduzione dei giudizi. Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di MAE ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve: cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della sentenza. Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al MAE ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Da ultimo, il MAE consensuale costituisce un’ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito. Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l’espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del diritto al processo in cassazione. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo. (Precedenti: S. 341/2006 - mass. 30715; S. 105/2001 - mass. 26150).

    Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 18-bis Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 18 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale

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  • Ordinanza n. 167/2026

    Questione infondata
    9 ottobre 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di fluss…

    Art. 18 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 18-bis Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 19 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 77 cost.

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  • Sentenza n. 205/2025

    Questione infondata
    29 dicembre 2025

    La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente – e non solo eventualmente o solo successivamente – applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, par. 1, lett. f, e 4, CEDU, all’art. 9 della direttiva 2013/33/UE, all’art. 26 della direttiva 2013/32/UE, e agli artt. 6, 18 e 47 CFDUE, degli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui prevedono – quanto agli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e n. 2 – che il provvedimento emesso dalla corte d’appello in materia di trattenimento, o sua proroga, del richiedente protezione internazionale o dello straniero irregolare espulso, è impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla sua comunicazione, per i soli motivi di eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge penale di cui all’art. 606, comma 1, lett. a, b e c, cod. proc. pen. con esclusione del vizio di motivazione, e che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005, nel testo risultante dalla sentenza n. 39 del 2025 e non, quindi, come in precedenza, semplicemente con ricorso per cassazione; nonché – quanto all’art. 19 – nella parte in cui si stabilisce che le disposizioni processuali introdotte si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La disciplina del processo di legittimità non può trovare applicazione nei giudizi principali, nei quali i rimettenti, investiti della decisione sulla richiesta di convalida della proroga del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza, onde è del tutto prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che regolano il grado di giudizio successivo; di converso, le questioni sollevate sul regime intertemporale risultano prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza).

    Art. 18 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 18-bis Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 19 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 77 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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