Codice penale

Art. 99 c.p. — Recidiva

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[1]Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, soggiace a un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

[2]La pena e' aumentata fino alla meta':

[3]1° se il nuovo reato e' della stessa indole;

[4]2° se il nuovo reato e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

[5]3° se il nuovo reato e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

[6]Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena e' da un terzo alla meta'.

[7]Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e' da un terzo alla meta', e, nei casi preveduti dai capoversi precedenti, e' dalla meta' ai due terzi.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 29 dicembre 1948

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 185/2015

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2015

    ? manifestamente inammissibile, per questione promossa con ordinanza carente in ordine alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. in ragione di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato. Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso sia di indicare il capo di imputazione ed il titolo di reato per cui procede sia di descrivere il fatto contestato agli imputati. Inoltre, difetta la motivazione della rilevanza posto che non emerge se il reato per cui si procede ed a cui si riferisce la recidiva rientra nel catalogo dell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. Sulla manifesta inammissibilità derivante dall'impossibilità di verificare la rilevanza della questione a causa della mancanza di indicazione del reato contestato e di descrizione della fattispecie, v. ex multis le citate ordinanza nn. 16/2014 e 295/2013.

    Art. 99 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

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  • Ordinanza n. 128/2015

    Questione inammissibile
    1 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, 5° comma cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante ordinaria introdotta nell'art. 630 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2012». La questione è formulata in termini astratti - vizio che si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza - atteso che, con la sentenza impugnata nel giudizio a quo , gli imputati sono stati condannati per un diverso titolo di reato (art. 605 cod. pen.) e che la configurabilità della più grave fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. e delle relative circostanze attenuanti speciali è meramente ipotetica. Inoltre, il giudice a quo impugna una norma inconferente rispetto all'oggetto delle censure, posto che il quinto comma dell'art. 99 cod. pen. si limita a introdurre un'ipotesi di recidiva obbligatoria, mentre il lamentato vulnus costituzionale scaturirebbe semmai dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. (come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005), che pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata prevista dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., divieto la cui applicabilità all'ipotesi di recidiva obbligatoria appare peraltro dubbia. Sulla manifesta inammissibilità della questione per inesatta identificazione della norma da censurare, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 358/2010, 198/2007 e 42/2007.

    Art. 99 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 630 c.p.

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  • Ordinanza n. 171/2009

    Questione inammissibile
    29 maggio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.

    Art. 69 c.p. · Art. 81 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Secondo la Commissione parlamentare vi sarebbe ragione di considerare la recidiva come circostanza aggravante soltanto quando essa si verifica tra delitti della stessa indole, tra contravvenzioni della stessa indole, o tra delitti e contravvenzioni della stessa indole. In sostanza si vorrebbe escludere la così detta recidiva generica. È questa una proposta contraria a tutto il sistema del codice (ampiamente esposto nella mia Relazione sul progetto definitivo, n. 108 e seguenti), e che, se accolta, segnerebbe un regresso rispetto allo stesso codice del 1889, il quale, quantunque in modo inadeguato, considera anche la recidiva generica come circostanza aggravante. Questa recidiva non solo dimostra, come la recidiva specifica, la persistenza nel delitto malgrado la condanna, la quale pur serve a trattenere da ulteriori ricadute la maggior parte dei condannati, ma rivela talvolta una versatilità delittuosa maggiore che la recidiva specifica, e quindi una non minore pericolosità sociale. Tuttavia, ad eliminare eventuali asprezze nell'applicazione delle regole fondamentali sulla recidiva, contenute nell'articolo 99, l'articolo successivo prescrive che, quando non si tratta di reati della stessa indole, il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni. La Commissione propose altresì di chiarire che le condanne, rispetto alle quali può verificarsi la recidiva, sono quelle divenute irrevocabili. Ma su questo punto nessun dubbio è possibile, e mi richiamo al mio avvertimento circa il concetto di condanna penale (v. n. 6, lett. D).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 61

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art99 · fonte del testo

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