Art. 162-bis c.p. — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

[1]Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

[2]Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.

[3]L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

[4]In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.

[5]La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

[6]Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

[7]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144)).

Testo vigente dal 8 giugno 2000

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/2021

    Questione inammissibile
    20 maggio 2021

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 162- bis cod. pen. che, ai fini dell'oblazione, non consente al giudice di determinare la misura dell'ammenda in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato. L'ordinanza di rimessione difetta non solo della descrizione del fatto contestato, ma anche di ogni indicazione circa la sussistenza delle altre condizioni cui la disposizione censurata subordina l'ammissibilità dell'oblazione nel caso di reati contravvenzionali puniti alternativamente con la pena detentiva o con quella pecuniaria. È anche omessa la ricostruzione del contesto normativo entro il quale la disposizione censurata è ricompresa ed è richiesto un tipo di pronuncia che comporterebbe la necessità di rideterminare le coordinate dell'oblazione, fino al punto di invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2020, n. 76 del 2019, n. 250 del 2018, n. 252 del 2012, n. 530 del 1995 e n. 207 del 1974; ordinanze n. 210 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 71 del 2019, n. 85 del 2018, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017, n. 46 del 2017, n. 237 del 2016, n. 266 del 2014, n. 136 del 2013, n. 183 del 2005 e n. 462 del 1987 ).

    Art. 162-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 381/2003

    Questione infondata
    30 dicembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa liquidare le spese alla parte civile in caso di estinzione del reato a seguito di oblazione. Ed invero, analoga questione, ancorché riguardante il solo art. 162 cod. pen., è stata già decisa, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 73 del 1993 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all’esame dev’essere decisa in egual modo. - Questione già sollevata nei confronti del solo art. 162 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e decisa con ordinanza n. 73/1993.

    Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 530/1995

    Illegittimità dichiarata
    29 dicembre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, in quanto - posto che l'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spesa i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna (con tutte le conseguenze della stessa); e comporta, come effetto tipico, la estinzione del reato - la preclusione dell'accesso all'istituto stesso (ed ai connessi benefici), nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta lesiva del diritto di difesa, nonché priva di razionale giustificazione. - S. n. 207/1974. red.: S. Di Palma

    Art. 517 c.p.p. · Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (26)

Se ne mostrano 15 su 26, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2000

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 8 giugno 2000. 26 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentitaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art162bis · fonte del testo

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