Art. 162-bis c.p. — Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
[1]Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
[2]Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
[3]L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
[4]In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
[5]La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
[6]Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
[7]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2000, N. 82, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144)).
Testo vigente dal 8 giugno 2000
