Corte costituzionale

Ordinanza n. 471/1998

Altra decisione · depositata il 30/12/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti

del tribunale di Messina e del giudice per le indagini preliminari

del tribunale di Messina, sorto a seguito dei provvedimenti adottati

nel procedimento penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca,

nonostante la delibera del Senato della Repubblica del 29 gennaio

1997, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dal

parlamentare nei confronti del procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Castrovillari, con ricorso depositato il 24 luglio 1998

ed iscritto al n. 98 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ricorso in data 24 luglio 1998, il Senato della

Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Messina e dello stesso tribunale, sezione penale, in

relazione ai provvedimenti adottati contro Salvatore Frasca, senatore

nella XI legislatura, rinviato a giudizio con l'imputazione di

diffamazione a mezzo stampa, aggravata dalla recidiva specifica

(artt. 99, 595, terzo comma, del codice penale e 30 della legge 6

agosto 1990, n. 223), a seguito di talune dichiarazioni rese, in

data 11 gennaio 1993, nel corso di un'intervista televisiva e

ritenute offensive della reputazione del procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Castrovillari;

che il ricorrente deduce che le suddette autorità giudiziarie

hanno, in tal modo, ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni,

invadendo la sfera di potestà ad esso costituzionalmente garantita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto il decreto

del 7 marzo 1997 che dispone il giudizio (fissando altresì, per il 5

febbraio 1998, l'udienza dinanzi al tribunale), nonché i conseguenti

atti di svolgimento del dibattimento (due rinvii d'udienza,

rispettivamente al 1 giugno 1998 ed al 19 gennaio 1999) sono stati

adottati nonostante che il Senato medesimo avesse deliberato, in data

29 gennaio 1997, l'insindacabilità di dette dichiarazioni;

che il ricorso chiede alla Corte di "dichiarare che spetta al

Senato della Repubblica dichiarare l'insindacabilità ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costitutione, delle dichiarazioni

formulate dal senatore Frasca ed oggetto di procedimento penale

davanti al tribunale di Messina; dichiarare che non spetta al giudice

per le indagini preliminari ed alla sezione penale dello stesso

tribunale di Messina proseguire il procedimento penale, senza

dichiarare il proscioglimento dell'imputato; annullare

conseguentemente i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione

dell'udienza per il dibattimento ed ogni altro atto diretto a

consentire la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico

del senatore Frasca".

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata,

a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia

ammissibile in quanto vi sia la "materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza", sussistendone i requisiti

soggettivi ed oggettivi e restando impregiudicata ogni ulteriore

questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, deve essere

riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a

sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in

modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità ai

suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra

le altre, sentenza n. 379 del 1996);

che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Messina e lo stesso tribunale, sezione penale, sono parimenti

legittimati ad essere parti del conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato, perché entrambi organi giurisdizionali, in posizione di

piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a

dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle rispettive funzioni,

la volontà del potere cui appartengono (ex plurimis sentenza n. 289

del 1998; ordinanze nn. 254 e 177 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Senato

ricorrente lamenta la lesione della attribuzione - al medesimo

riconosciuta dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - di

dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio

membro, tanto da sottrarlo ad ogni sindacato giurisdizionale (tra le

altre, sentenze nn. 375 e 265 del 1997, 443 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Senato della

Repubblica nei confronti del giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale, con il

ricorso in epigrafe indicato;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata

comunicazione al Senato della Repubblica, ricorrente, della presente

ordinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati al giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Messina ed al medesimo tribunale, sezione penale, entro

il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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