Codice penale

Art. 100 c.p. — Recidiva facoltativa

Articolo abrogato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 7 giugno 1974, n. 220.

Abrogato dal 12 aprile 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1974

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974. 33 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N. 99, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art100 · fonte del testo

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