Art. 179 c.p. — Condizioni per la riabilitazione

[1]La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

[2]Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

[3]Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

[4]Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

[5]Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.

[6]La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato: 1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

[7]2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle.

[8]((La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta)).

Testo vigente dal 31 gennaio 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/1996

    Questione infondata
    22 luglio 1996

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena è stata eseguita, senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non è stata tempestivamente eseguita. Risulta infatti dalla stessa ordinanza di rimessione, che il condannato era gravato da una seconda condanna con applicazione della norma sulla recidiva specifica (art. 99, secondo comma, cod. pen.), dal cui passaggio in giudicato non era ancora decorso il termine decennale previsto in tale caso dall'art. 179, secondo comma, cod. pen., per la proposizione dell'istanza di riabilitazione. red.: A.M. Marini

    Art. 179 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 136 c.p. · Art. 660 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Importanti modificazioni ho introdotto, di mia iniziativa, nell'istituto della riabilitazione (articoli 178 e seguenti). Anche in questa materia ho voluto ispirarmi a quei criteri di indulgenza e di larghezza verso i meritevoli, che mi hanno costantemente guidato nella riforma. Mi sono proposto, cioè, di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne è reso degno, perchè è interesse dello Stato di promuovere il ravvedimento dei rei, dl confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne. Il rigore eccessivo non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati. Eccessivo mi parve perciò il termine di dieci anni, stabilito dal progetto, per poter chiedere la riabilitazione, dato che la maggior parte dei condannati, espiata la pena, ha bisogno di vivere del proprio lavoro. Ho ridotto quindi il termine a cinque anni, mantenendo quello di dieci anni soltanto per i recidivi nei casi più gravi e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179). In conseguenza di questa abbreviazione del termine, la riabilitazione può estinguere anche le incapacità (pene accessorie) temporanee, come l'interdizione dai pubblici uffici, quando questa debba avere una durata superiore ai cinque anni. Ridotto a cinque anni il termine per la riabilitazione, e ammessa l'estinzione delle incapacità temporanee eccedenti i cinque anni, inutile diveniva quella «riabilitazione agli effetti del casellario», che era disciplinata nell'articolo 186 del progetto, e però ho soppresso l'articolo medesimo. Il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal giorno in cui la pena principale è stata scontata o in altro modo estinta, anche se il condannato sia stato sottoposto a misure di sicurezza purchè il provvedimento sia stato revocato, giacchè anche nel periodo di tale sottoposizione egli può aver dato prove effettive e costanti di buona condotta. Soltanto se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine decorre dal giorno in cui è stato revocato l'ordine di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il progetto (art. 182, 178 del codice) vietava di concedere una nuova riabilitazione a chi l'avesse già ottenuta una volta. Anche questa restrizione mi è parsa, re melius perpensa, inopportuna e contraria allo scopo dell'istituto. Non si deve escludere, invero, che anche in questa ipotesi l'individuo possa redimersi, tanto più che è rimesso alla saggia discrezione del giudice lo stabilire se si tratta di vero ravvedimento. In questa materia, così profondamente umana e provvidamente sociale, non si devono ammettere preclusioni assolute.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 89

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2004 al 31 gennaio 2019. 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il termine e'tolto: ... di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza …

2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierleaggiunto: .

aggiunto: La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art179 · fonte del testo

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