Codice penale

Art. 98 c.p. — Minore degli anni diciotto

[1]E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita.

[2]Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) o dell'autorita' maritale.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/1993

    Questione inammissibile
    6 aprile 1993

    Le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen., per la lamentata possibilità - in virtù del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti (fra cui la minore età) così come disciplinato dalla novella del 1974 (d.l. n. 99 conv. in l. n. 200) che ha esteso il meccanismo di comparazione alle circostanze eterogenee, nelle ipotesi in cui, rispetto alla attenuante della minore età vengano ritenute dal giudice talvolta prevalenti, talaltra anche solo equivalenti, le circostanze aggravanti - che la pena dell'ergastolo sia inflitta anche ai minori, richiede un intervento sostitutivo del legislatore che definisca, nell'ambito di una pluralità di possibili scelte, la portata e l'ampiezza della richiesta modifica. A parte infatti che, pur essendo il problema venuto in evidenza, nel caso di specie, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per la contestata inapplicabilità, in conseguenza delle norme sostanziali denunciate, del rito abbreviato, un intervento sulle norme processuali, al fine di ammettere sempre il rito abbreviato nei confronti dei minori, risulterebbe comunque precluso in questa sede per non essere stata impugnata la relativa disciplina, non appare d'altro canto adeguata neppure una sentenza meramente caducatoria dell'impugnato combinato disposto. Occorre invece un intervento normativo, certo auspicabile, ed anche urgente, che, conforme all'esigenza - anche dalla Corte più volte evidenziata - di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale, stabilisca, riguardo alle ipotesi in cui, ricorrendo con altre la circostanza della minore età, si ritenga di non far luogo al bilanciamento, una delimitazione, senza la quale la pronuncia caducatoria produrrebbe l'effetto, eccedente la finalità del quesito, di assicurare la prevalenza della diminuente in questione anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen.). - Sulle necessità di diversificazione del sistema punitivo nei confronti dei minori v. S. nn. 128/1987 e 125/1992; - Sulla inammissibillità del rito abbreviato per i reati punitivi con l'ergastolo v. S. n. 176/1991 e O. n. 163/1992.

    Art. 22 c.p. · Art. 98 c.p. · Art. 65 c.p. · Art. 69 c.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per i minori dai quattordici ai diciotto anni l'imputabilità sussiste (quantunque la pena venga diminuita), purchè, abbiano agito con capacità d'intendere e di volere (art. 98). La Commissione parlamentare vorrebbe che la capacità si presumesse e che l'incapacità dovesse essere dimostrata, accogliendo così quel sistema che il codice del 1889 adottò per l'età dai nove ai quattordici anni. Il sistema prescelto dal codice nuovo non stabilisce alcuna presunzione, ma esige solamente che il minorenne abbia raggiunto una maturità tale, da poterglisi riconoscere la capacità d'intendere e di volere; di guisa che l'imputabilità viene esclusa non solo quando si tratta di un deficiente organico o d'altro infermo di mente (nel qual caso la disposizione sarebbe superflua), ma altresì quando, per ritardato sviluppo individuale in persona atta a raggiungere lo sviluppo normale, non si abbia in concreto quella capacità d'intendere e di volere, che è invece comune nelle persone della stessa età. Non v'è presunzione nè di capacità, nè d'incapacità; ma spetta al giudice convincersi della capacità o dell'incapacità dei singoli soggetti. Il magistrato, quindi, non è costretto a condannare se l'incapacità non è provata (come sarebbe se fosse ammessa una presunzione di capacità), ma può liberamente ritenere (in base al proprio convincimento) non capace l'individuo, anche se non sia stata fornita la prova dell'incapacità. Questo sistema risponde pienamente ai principi fondamentali del diritto penale materiale e processuale. In materia penale non si debbono ammettere presunzioni in ordine all'imputabilità, nè può ripartirsi l'onere della prova tra l'accusa e la difesa. Il giudice penale, sempre libero nel suo convincimento, ha iniziative proprie e deve compiere egli stesso tutti gli accertamenti che sono necessari per l'applicazione del diritto obiettivo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 60

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale o dell'autorita' maritale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art98 · fonte del testo

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