Le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen., per la lamentata possibilità - in virtù del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti (fra cui la minore età) così come disciplinato dalla novella del 1974 (d.l. n. 99 conv. in l. n. 200) che ha esteso il meccanismo di comparazione alle circostanze eterogenee, nelle ipotesi in cui, rispetto alla attenuante della minore età vengano ritenute dal giudice talvolta prevalenti, talaltra anche solo equivalenti, le circostanze aggravanti - che la pena dell'ergastolo sia inflitta anche ai minori, richiede un intervento sostitutivo del legislatore che definisca, nell'ambito di una pluralità di possibili scelte, la portata e l'ampiezza della richiesta modifica. A parte infatti che, pur essendo il problema venuto in evidenza, nel caso di specie, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per la contestata inapplicabilità, in conseguenza delle norme sostanziali denunciate, del rito abbreviato, un intervento sulle norme processuali, al fine di ammettere sempre il rito abbreviato nei confronti dei minori, risulterebbe comunque precluso in questa sede per non essere stata impugnata la relativa disciplina, non appare d'altro canto adeguata neppure una sentenza meramente caducatoria dell'impugnato combinato disposto. Occorre invece un intervento normativo, certo auspicabile, ed anche urgente, che, conforme all'esigenza - anche dalla Corte più volte evidenziata - di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale, stabilisca, riguardo alle ipotesi in cui, ricorrendo con altre la circostanza della minore età, si ritenga di non far luogo al bilanciamento, una delimitazione, senza la quale la pronuncia caducatoria produrrebbe l'effetto, eccedente la finalità del quesito, di assicurare la prevalenza della diminuente in questione anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen.). - Sulle necessità di diversificazione del sistema punitivo nei confronti dei minori v. S. nn. 128/1987 e 125/1992; - Sulla inammissibillità del rito abbreviato per i reati punitivi con l'ergastolo v. S. n. 176/1991 e O. n. 163/1992.
Art. 22 c.p. · Art. 98 c.p. · Art. 65 c.p. · Art. 69 c.p.