Codice penale

Art. 151 c.p. — Amnistia

[1]L'amnistia estingue il reato, e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. 56

[2]Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali e' conceduta.

[3]La estinzione del reato per effetto dell'amnistia e' limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

[4]L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

[5]L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ne' ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

56

La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Testo vigente dal 22 luglio 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 175/1971

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1971

    Il secondo comma dell'art. 79 della Costituzione, modificando per quanto riguarda il termine l'art. 151, terzo comma, del codice penale nello stabilire che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla "proposta" di delegazione, ha inteso designare con questa espressione quella fra le varie possibili iniziative da cui è direttamente derivato l'atto di clemenza. Di conseguenza, è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento al suddetto precetto, nei confronti dell'art. 11 della legge 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 11 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, i quali fissano il termine finale dell'ambito di applicabilità dell'amnistia al 6 aprile dello stesso anno (successivamente quindi alla presentazione del relativo disegno di legge di delegazione) nonostante che una precedente proposta d'iniziativa parlamentare, di analogo contenuto per quanto riguarda i reati commessi in occasione di agitazioni popolari, fosse stata presentata fin dal 3 febbraio precedente, dato che il progetto d'iniziativa parlamentare stabiliva il diverso termine del 31 dicembre 1969 e fu ritirato dai proponenti, senza essere stato riunito all'altro ne' mai posto in discussione, sicché rimase del tutto estraneo al procedimento da cui ha tratto vita la legge di delegazione. Cfr.: sent. 171/63, 51/68.

    Art. 151 c.p. · Art. 152 c.p.p. · Art. 591 c.p.p. · Art. 592 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 141/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto…

    Art. 151 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 39 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/2000

    Questione infondata
    20 luglio 2000

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 151, e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), nonché degli articoli 5, 37, 223, e 263 del codice penale militare di pace, in relazione…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost. · Art. 5 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 22 luglio 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art151 · fonte del testo

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