[1]In caso di recidiva, sara' inflitto al colpevole il massimo della pena, che potra' essere aumentata anche di una meta'.
[2]Esiste recidiva quando tra il nuovo reato e la compiuta esecuzione della pena per il precedente non sia decorso il periodo di due anni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 dicembre 1956, n. 1447
2La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620".
Testo vigente dal 19 gennaio 1957
