Codice penale

Art. 176 c.p. — Liberazione condizionale

[1]Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

[2]Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

[3]((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena)).

[4]La concessione della liberazione condizionale e' subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1942, n. 827

3

La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall'art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n. 653

10

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n. 653, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 27 giugno 1942, n. 827, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle norme contenute nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore a cinque anni, e' prorogata sino ai nuova disposizione". - (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Testo vigente dal 31 ottobre 1986

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 138/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Il "sicuro" ravvedimento che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., legittima la liberazione condizionale, consiste non soltanto in una condotta negativa (astensione dalla commissione di altri reati), ma anche in una condotta positiva, dimostrativa dell'abbandono delle scelte criminali, la quale si sostanzia in primo luogo nell'adempimento delle obbligazioni civili sorte dal reato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione - attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati. Tuttavia, là dove il condannato non abbia mezzi adeguati, l'indice del ravvedimento deve essere tratto da alternative forme di interessamento per le sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto sacrificio economico richiesto al primo. - Sulla finalità della liberazione condizionale, v. sentenza n. 418/1998. M.R.

    Art. 176 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 337/1995

    Questione infondata
    20 luglio 1995

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza in quanto il procedimento 'a quò, promosso per la concessione della sola semilibertà, non riguarda una richiesta di concessione della liberazione condizionale. - V. massima B. red.: G. Conti

    Art. 176 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 79 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 8/1979

    Questione infondata
    10 maggio 1979

    Il requisito dell'espiazione di 30 mesi o almeno della meta` della pena, quale condizione per la liberazione condizionale, in luogo della previsione di una espiazione proporzionale alla entita` della pena non impedisce la funzione rieducativa della pena e l'incentivo all'emenda dei condannati a pene minori. Infatti la legge 26 luglio 1975 n. 654 prevede una serie di istituti preordinati a favorire il recupero di condannati a pene di modesta entita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 176, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.).

    Art. 176 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1962 al 31 ottobre 1986. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia tolto: effettivamente scontato almeno ventotto aggiunto: scontato almeno ventisei anni di pena.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art176 · fonte del testo

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