Applicazione provvisoria 1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' applicare in via provvisoria una misura di sicurezza. 2. La misura e' applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata. 3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38. 17 22 26 28 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

17

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92

22

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117

26

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

28

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo vigente dal 12 giugno 2026

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/2009

    Questione inammissibile
    24 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, laddove consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età. Invero il rimettente omette di indicare in un modo chiaro e puntuale quale o quali interventi vengano richiesti alla Corte in correlazione alle singole censure svolte e così formula un petitum in forma discorsiva, privo dei caratteri di specificità e univocità cui deve essere improntato un quesito di costituzionalità. Inoltre, nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e non dimostrato, che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, emessa nei confronti del minore di quattordici anni dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 (sentenza con la quale sono state applicate in via provvisoria le misure di sicurezza di cui si discute nel caso di specie) non debba essere preceduta da alcun avviso all'interessato, né da una qualunque forma di contraddittorio: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, sicché il giudice rimettente non ha verificato preliminarmente la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie. - Sulla manifesta inammissibilità di una richiesta di intervento additivo di innovazione normativa che implica scelte discrezionali rientranti nella esclusiva competenza del legislatore, con specifico riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza, v., citate, ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005, n. 88/2001 e n. 24/1985. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.

    Art. 206 c.p. · Art. 224 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/2001

    Questione inammissibile
    9 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere, per vizio totale di mente ai sensi dell'art. 88 del codice penale; nonché dell'art. 224 del codice penale, nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato per quale motivo abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario ad un minorenne, sicché la rilevanza della questione non è adeguatamente motivata. - Sulla inapplicabilità all'imputato minorenne, prosciolto per infermità totale di mente, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. sentenza n. 324/1998. M.R.

    Art. 224 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 489/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    La legittimità costituzionale delle norme (artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988) per cui le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni ne' in caso di proscioglimento, ne', comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, secondo comma, del citato decreto, non è utilmente contestabile in un processo - come nel caso il giudizio 'a quò - in cui il fatto commesso dall'imputato (spaccio in discoteche di pasticche nella convinzione che fossero di "exstasy" ma in realtà contenenti solo un miscuglio di sostanze, come caffeina e testosterone, non classificabili come stupefacenti) dovendo correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile - come ritenuto dal giudice rimettente - ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto di cui all'art. 49, primo comma, cod. pen., nessuna misura di sicurezza - stante il divieto posto dallo stesso art. 49, ultimo comma - potrebbe comunque disporsi. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, legge 16 febbraio 1988, n. 488 - degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 37, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, v. S. (di non fondatezza) n. 182/1991. red.: S.P.

    Art. 76 cost. · Art. 49 c.p. · Art. 37 Processo penale minorile · Art. 38 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2025 al 12 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art37 · fonte del testo

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