Codice penale

Art. 97 c.p. — Minore degli anni quattordici

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • La Commissione parlamentare, conformemente al sistema del codice del 1889, ha trovato eccessivo ritenere non imputabili tutti i minori di quattordici anni (art. 97), ed ha proposto di abbassare sensibilmente tale limite, osservando che a quattordici anni l'intelligenza è già sviluppata, e che la donna può contrarre matrimonio a dodici anni. Ma non basta che sia sviluppata l'intelligenza; occorre sopra tutto che sia compiuto, o almeno molto progredito, il processo di formazione etica dell'individuo. È necessario, insomma, per poter dare una base razionale all'imputabilità, che la persona abbia raggiunto un'età nella quale è in grado non solo di bene intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze del fatto. Ora, secondo i migliori studi sull'argomento, prima dei quattordici anni, tenuto conto di tutti gli elementi biologici, psicologici, etnologici, ecc., non si può dire che gli individui appartenenti alla nostra popolazione abbiano raggiunto l'indicato grado di sviluppo. Lo stesso codice del 1889, in sostanza, riconosce questa verità, dal momento che, nell'età che va dai nove ai quattordici anni, presume la non imputabilità, sia pure sino a prova contraria. Questo sistema ha dato luogo a gravi difficoltà d'interpretazione e a notevoli inconvenienti pratici, così che ho preferito adottare una presunzione assoluta di non imputabilità, tanto più che le misure di sicurezza rassicurano contro ogni pericolo derivante dall'impunità. L'argomento, poi, dedotto dal fatto che la donna può maritarsi a dodici anni, è privo di valore, perchè, di regola, per la legge 27 maggio 1929, n. 847, che, come è noto, ha modificato il codice civile, la donna non può contrarre matrimonio prima degli anni quattordici, e soltanto eccezionalmente, in seguito a Regia dispensa, «quando concorrano gravi motivi», può sposarsi a dodici anni. Anche per il diritto canonico (can. 1067) i limiti di età per la validità del matrimonio sono sedici anni per l'uomo e quattordici per la donna.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 59

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art97 · fonte del testo

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