Art. 65 c.p. — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

[1]Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 5

[2]2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

[3]3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/1993

    Questione inammissibile
    6 aprile 1993

    Le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen., per la lamentata possibilità - in virtù del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti (fra cui la minore età) così come disciplinato dalla novella del 1974 (d.l. n. 99 conv. in l. n. 200) che ha esteso il meccanismo di comparazione alle circostanze eterogenee, nelle ipotesi in cui, rispetto alla attenuante della minore età vengano ritenute dal giudice talvolta prevalenti, talaltra anche solo equivalenti, le circostanze aggravanti - che la pena dell'ergastolo sia inflitta anche ai minori, richiede un intervento sostitutivo del legislatore che definisca, nell'ambito di una pluralità di possibili scelte, la portata e l'ampiezza della richiesta modifica. A parte infatti che, pur essendo il problema venuto in evidenza, nel caso di specie, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per la contestata inapplicabilità, in conseguenza delle norme sostanziali denunciate, del rito abbreviato, un intervento sulle norme processuali, al fine di ammettere sempre il rito abbreviato nei confronti dei minori, risulterebbe comunque precluso in questa sede per non essere stata impugnata la relativa disciplina, non appare d'altro canto adeguata neppure una sentenza meramente caducatoria dell'impugnato combinato disposto. Occorre invece un intervento normativo, certo auspicabile, ed anche urgente, che, conforme all'esigenza - anche dalla Corte più volte evidenziata - di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale, stabilisca, riguardo alle ipotesi in cui, ricorrendo con altre la circostanza della minore età, si ritenga di non far luogo al bilanciamento, una delimitazione, senza la quale la pronuncia caducatoria produrrebbe l'effetto, eccedente la finalità del quesito, di assicurare la prevalenza della diminuente in questione anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen.). - Sulle necessità di diversificazione del sistema punitivo nei confronti dei minori v. S. nn. 128/1987 e 125/1992; - Sulla inammissibillità del rito abbreviato per i reati punitivi con l'ergastolo v. S. n. 176/1991 e O. n. 163/1992.

    Art. 22 c.p. · Art. 98 c.p. · Art. 65 c.p. · Art. 69 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, il progetto (art. 68) stabiliva che le pene diverse dalla pena di morte e dall'ergastolo fossero diminuite «fino ai due terzi». Ora parve alla Commissione parlamentare che questa espressione non fosse chiara, perchè, trattandosi, ad esempio, di una pena di tre anni, rimarrebbe dubbio se essa, per effetto della circostanza, potesse diminuirsi fino a due anni, o fino ad un anno. A me sembrava, e a dir vero sembra tuttora, che diminuire la quantità tre, non di due terzi, ma fino ai due terzi, non possa altro significare che diminuirla sino a due, cioè, al massimo, di un terzo. Due terzi di tre è due: dunque diminuire fino ai due terzi, è diminuire fino a due; diminuire di due terzi, invece, è diminuire fino a uno. E ciò risulta tanto più chiaro, se si consideri che la diminuzione massima di un terzo corrisponde all'aggravamento massimo di un terzo, preveduto nell'articolo 64. Comunque, poichè un tal dubbio è potuto venire a sì autorevole Commissione, e poichè è possibile essere ancora più chiari, ho modificato la formula, stabilendo che le predette pene sono diminuite «in misura non eccedente un terzo» (art. 65).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 44

Che cosa è cambiato dal 5 ottobre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art65 · fonte del testo

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