Codice penale

Art. 280 c.p.

[1]Attentato per finalita' terroristiche o di eversione.

[2]Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[3]Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[4]Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[5]Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.

[6]((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti)). 9296a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 maggio 1982, n. 304

92

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

96a

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Testo vigente dal 12 marzo 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/1985

    Questione infondata
    3 luglio 1985

    Non è esatto affermare che l'art. 280, ultimo comma, c.p., (attentato per finalità terroristiche o di eversione) introdotto con il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, a norma del quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma dello stesso articolo (lesioni gravissime o gravi, o morte della persona,in conseguenza dell'attentato) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, non consenta l'applicazione delle circostanze attenuanti, in quanto ciò che non è consentito (come si è già affermato per l'analoga disposizione dell'art. 1, comma terzo, dello stesso d.l. 15 dicembre 1979, n. 625) è solo il c.d. giudizio di bilanciamento. Tale interpretazione dell'art. 280 c.p. (con conseguente esclusione del denunciato contrasto di esso con il principio di eguaglianza) va affermata - in relazione all'ipotesi delle lesioni gravissime o gravi - non soltanto nel caso in cui queste siano derivate da attentato alla incolumità, ma anche in quello in cui risultino causate da attentato alla vita. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 280, u.c., cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 38/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 280 c.p. · Art. 3 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare. Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto. Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re, del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale (art. 277). L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà. L'incriminazione delle offese all'onore o al prestigio del Re o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà. Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli attentati e le offese contro il Capo del Governo (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: a) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; b) gli attentati alla sua libertà morale; c) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni. Ho parimenti provveduto per gli attentati e le offese contro Capi di Stati esteri commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati. In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 130

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1982 al 12 marzo 2003. 8 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Le circostanze attenuantiaggiunto: , diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le tolto: circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma aggiunto: aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste aggiunto: e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art280 · fonte del testo

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