Codice penale

Art. 81 c.p. — Concorso formale. Reato continuato

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[1]Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge e' punito a norma degli articoli precedenti.

[2]Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravita'.

[3]In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974

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Corte costituzionale

24 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/2017

    Questione infondata
    19 maggio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. In assenza di un panorama giurisprudenziale uniformemente orientato in senso opposto, l'asserzione del giudice a quo - secondo cui la detenzione patita per i reati-fine avrebbe interrotto la permanenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - appare sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, non potendo essere ritenuta, a prima vista, assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile, ancorché non corroborata con l'indicazione di ulteriori elementi rivelatori del venir meno dell'affectio societatis scelerum. La valutazione della rilevanza della questione spetta al giudice rimettente, dovendo la Corte costituzionale limitarsi a verificare che essa non sia assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015 ).

    Art. 81 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 241/2015

    Questione inammissibile
    26 novembre 2015

    È inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie a quo e per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del cod. pen., aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove prevede che, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento di pena per il c.d. reato satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. In primo luogo, l'organo rimettente non specifica se, nel giudizio a quo , la recidiva reiterata era stata già applicata con una precedente sentenza - anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede - o se l'applicazione sarebbe avvenuta per la prima volta nel medesimo procedimento, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, solo nel primo caso può trovare applicazione la disposizione censurata. In secondo luogo, nei casi di reato continuato - come quello di specie - la pena risultante dal cumulo giuridico non può comunque essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale. Tale riferimento al cumulo materiale, previsto dal comma terzo dello stesso art. 81 del cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale, come invece ritenuto erroneamente dall'organo rimettente.

    Art. 81 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 5 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 171/2009

    Questione inammissibile
    29 maggio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.

    Art. 69 c.p. · Art. 81 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Se ne mostrano 17 su 44, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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