Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 agosto

1970 dal tribunale di Orvieto nel procedimento penale a carico di

Angelino Luigi, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25

novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico del cancelliere del

tribunale Luigi Angelino, imputato, tra l'altro, del reato previsto

dagli artt. 490, 476 e 61, n. 2, c.p. e del reato previsto dagli artt.

476 e 61, n. 2, c.p., commessi in data anteriore al 7 gennaio 1970, il

tribunale di Orvieto ha sollevato d'ufficio, con ordinanza 27 agosto

1970, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, cpv.,

del codice penale, nella parte in cui limita la concessione del

beneficio della continuazione a più violazioni della "stessa

disposizione di legge", in relazione all'art. 3 della Costituzione.

È da rilevare che il rinvio a giudizio dell'Angelino era stato

determinato dal fatto che, nel procedimento a suo carico, sarebbe

emerso avere egli, nella sua qualità di cancelliere del tribunale di

Orvieto e nell'esercizio delle sue funzioni:

a) occultato, per assicurarsi l'impunità da altro reato, um

decreto di trasferimento di un bene, acquistato da terzo nel corso di

una procedura fallimentare, emesso dal giudice delegato di quel

tribunale;

b) alterato, mediante abrasione, al n. 128 del registro "repertorio

atti soggetti a registrazione", anno 1969, l'annotazione corrispondente

ad un immobile, facendovi figurare la registrazione di una sentenza

civile riguardante altro procedimento.

Il tribunale ha ritenuto che la violazione dell'art. 3 della

Costituzione sia, nel caso in esame, da riferirsi alla interpretazione

data all'art. 81, cpv., del codice penale dalla Corte di cassazione, in

forza della quale l'applicazione del beneficio viene ristretta "alla

violazione della stessa norma incriminatrice, comprensiva delle norme

generali e speciali, che aggravano o attenuano il reato in essa

contemplato, ovvero di quelle che lo degradano da consumato in

tentato".

Tale interpretazione, introdurrebbe, a parere del tribunale di

Orvieto, una disparità di trattamento, fondata su motivi formali e,

pertanto, arbitraria, in danno di chi abbia commesso una pluralità di

reati identici per il bene offeso e diversi soltanto per modalità non

rilevanti.

Tale arbitrarietà emergerebbe, in modo particolare, in ordine ai

reati di falso, ove la "pluralità delle figure criminose poggia solo

su criteri casistici seguiti dal legislatore e non già su un

sostanziale diverso apprezzamento delle fattispecie considerate,

tantoché i reati previsti dagli artt. 476 e 490 c.p. vengono puniti

con la medesima pena edittale".

Correlativa sarebbe, pertanto, la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, nel significato messo in luce dalle decisioni della Corte

costituzionale, che impone al legislatore di trattare in modo uniforme

situazioni che non presentino diversità obiettive atte a giustificare

una disparità di disciplina.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con

atto depositato il 24 novembre 1970, nel quale chiede che la questione

sia dichiarata infondata.

Per l'Avvocatura dello Stato la fattispecie inquadrata

dall'ordinanza del tribunale di Orvieto e oggetto del giudizio di

legittimità costituzionale, integrerebbe una situazione obiettiva

diversa e tale, quindi, da giustificare una diversità di trattamento

e, di conseguenza, l'inapplicabilità dell'art. 81, cpv., del codice

penale. In sostanza, il falso materiale e il falso per soppressione

sarebbero ontologicamente diversi, sia in relazione alla condotta, sia

in relazione all'evento, che è quello di fare apparire come vero il

falso nel primo caso e impedire l'accertamento del vero nel secondo. Considerato in diritto :

La questione sottoposta all'esame della Corte, con l'ordinanza del

27 agosto 1970 del tribunale di Orvieto, è se l'articolo 81, cpv., del

codice penale, nella parte in cui limita il beneficio della

continuazione "a più violazioni della stessa disposizione di legge",

contrasti con l'art. 3 della Costituzione.

Detta ordinanza trae motivo dall'applicazione che la Cassazione fa,

nel caso di concorso di reati di falso materiale e falso per

soppressione, della interpretazione data alla formula usata dal

legislatore "più violazioni della stessa disposizione di legge", come

"più violazioni della stessa norma incriminatrice comprensiva delle

norme generali e speciali che aggravano o attenuano il reato in essa

contemplato, ovvero da quello di consumato in tentato".

La questione non è fondata.

1. - Il codice vigente ha unificato nella determinazione degli

effetti giuridici le due forme di concorso di reato: formale (unicità

di azione o d'omissione e pluralità di violazioni simultanee di legge

penale) e materiale (pluralità di azioni o di omissioni e pluralità

di violazioni di legge penale), applicando per entrambe il metodo del

cumulo materiale delle pene.

È noto che la figura del reato continuato si impernia sui seguenti

elementi costitutivi:

a) più azioni od omissioni esecutive. Il che tuttavia non esclude,

in base alla interpretazione giurisprudenziale fatta propria da questa

Corte (sentenza n. 9 del 1966 e ordinanza n. 12 del 1969), la

ipotizzazione del reato continuato anche se le violazioni siano

effettuate con una sola azione od omissione (concorso formale);

b) unicità del disegno criminoso;

c) più violazioni della stessa disposizione di legge.

2. - La questione di legittimità costituzionale sulla quale la

Corte è chiamata a decidere, investe quest'ultimo elemento ed è così

rappresentato: il riferimento alla stessa disposizione o norma di legge

fa sì che il concetto di continuazione improntato al favor rei, viene

disatteso nei casi in cui si hanno figure distinte di reati che pur

presentano elementi comuni e la cui separata considerazione non

corrisponderebbe ad un sostanziale diverso apprezzamento della

fattispecie.

Con la formula "più violazioni della stessa disposizione di legge"

non sarebbe pertanto consentita una interpretazione diversa di quella

data dalla Corte di cassazione, mentre si sarebbe dovuto comprendere

nel reato continuato anche una "pluralità di violazioni di diverse

disposizioni di legge" purché riguardanti fatti aventi caratteri

fondamentali comuni.

Gli esposti argomenti non valgono ad evidenziare, sul piano del

diritto vigente, la denunciata violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Premesso che non può essere considerata restrittiva della

espressione usata dal legislatore, la giurisprudenza della Corte di

cassazione quando intende la formula "medesima disposizione di legge"

come "stessa norma incriminatrice" comprensiva di tutte le altre norme

che rispetto ad essa hanno carattere integrativo e complementare, giova

ribadire come la stessa interpretazione giurisprudenziale abbia esteso

la portata dell'art. 81, cpv., c.p. stabilendo che, ove sussista la

identica unità di disegno criminoso, il trattamento del reato

continuato debba comprendere anche la ipotesi in cui sia stata una sola

azione a produrre più violazioni della stessa norma, poiché la legge

parla di più azioni od omissioni non nel senso che debbano essere

plurime, ma in quello che possono essere anche più di una. Potrà, se

mai, il legislatore nella sua discrezionalità e valutazione politica,

allargare la sfera di applicazione dell'art. 81, cpv., c.p., ma, de

iure condito, è da escludersi che detto capoverso contrasti con la

norma costituzionale che si assume vulnerata.

3. - In tema di valutazione del principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 Cost., più volte questa Corte si è espressa nel senso che

detto articolo mira ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle

leggi disposte discriminazioni arbitrarie, senza che la disposizione

obblighi il legislatore a fissare per tutti una identica disciplina;

per cui gli è consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari

aspetti della vita sociale e, in conseguenza, di dettare norme diverse

per situazioni diverse.

Tale principio rientra nel piano di una inderogabile esigenza di

logica legislativa. Un ordinamento che non distingua situazioni da

situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non è nemmeno

pensabile: finirebbe col non disporre regola alcuna. L'impostazione è

valida non soltanto per il principio di uguaglianza in genere, ma per

ogni norma in cui il principio di uguaglianza venga in questione, anche

in una sua applicazione particolare (sentenza n. 64 del 1961).

Il fatto che il legislatore abbia inteso dare al concorso di reati

un diverso aspetto giuridico agli effetti della pena, distinguendo

quando si deve far luogo al criterio generale del cumulo materiale e

quando si deve far luogo al previsto criterio particolare del cumulo

giuridico, non pone in essere discriminazioni ai sensi dell'art. 3

della Costituzione in quanto l'istituto trova applicazione nei riguardi

di tutti coloro che si trovino nella situazione o condizione prevista.

4. - Nel caso del falso, che è quello in cui il giudice a quo è

chiamato a decidere e che l'ordinanza segnala come caso in cui emerge

la pretesa illegittimità della norma, esiste una obiettiva e

ontologica differenza fra il falso materiale e quello per soppressione.

Trattasi di reati che presentano una identità del bene giuridico leso

(fede pubblica), ma una diversità di elementi sostanziali che ne

variano il contenuto specifico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 81, capoverso, del codice penale, sollevata con l'ordinanza

in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così

deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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