Corte costituzionale

Sentenza n. 254/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 81,

secondo comma, e 158 del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 luglio 1977 dal Pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Piccini Rino, iscritta al n. 567 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 18 novembre 1978 dal Pretore di Chieri nel

procedimento penale a carico di Brunato Quinto, iscritta al n. 405 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196

dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Piccini Rino,

imputato dei reati di cui agli artt. 1161 cod. nav. (reato accertato in

Ostia il 1 luglio 1976) e 1164 cod. nav. (reato commesso in Ostia dal

1972), il Pretore di Roma, con ordinanza del 22 luglio 1977, premesso

che l'imputato, in caso di condanna, "potrebbe chiedere che venga

considerata la continuazione fra i due reati contestati", il primo dei

quali "può essere ritenuto prescritto se considerato a sé", ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 81 (norma indicata nel solo

dispositivo dell'ordinanza di rimessione) e 158 del codice penale,

nella parte in cui viene disposto che "nel caso di reato continuato la

prescrizione decorre dall'ultimo dei fatti commessi dall'imputato".

Secondo il giudice a quo, l'art. 158 del codice penale, imponendo

"ai fini della determinazione della prescrizione, una considerazione

unitaria dei vari reati uniti dal vincolo della continuazione",

impedisce l'estinzione dei reati che, autonomamente considerati,

sarebbero già prescritti: di conseguenza, "contrariamente allo spirito

della legge" (soprattutto dopo la recente modifica dell'art. 81 del

codice penale), "l'autore di una pluralità di reati in continuazione

finisce con l'essere trattato, per quanto attiene alla prescrizione, in

misura più severa di quanto avvenga per l'autore di un concorso

materiale di reati".

Di qui il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: per

l'irragionevolezza del diverso trattamento, ai fini della prescrizione,

fra concorso materiale di reati e reato continuato, istituto che appare

ispirato "al principio di assicurare all'autore di una pluralità di

reati in continuazione un trattamento penale meno severo di quello

assicurato dalla legge all'autore di una pluralità numericamente

corrispondente di reati non uniti dal vincolo della continuazione"; per

l'irragionevolezza della diversa operatività dell'amnistia rispetto

alla prescrizione, essendo ammessa per la prima e non per la seconda la

scissione del reato continuato al fine di consentire la declaratoria di

estinzione del reato; per la scelta cui è costretto l'imputato fra il

sostenere l'esistenza della continuazione, rinunciando a beneficiare

della prescrizione per i reati in ordine ai quali non è ancora

trascorso il relativo termine, e il rinunciare alla continuazione "per

ottenere la prescrizione accettando... le più gravose conseguenze del

concorso materiale".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 22 febbraio 1978.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

In relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, l'Avvocatura rileva che la regola fissata dall'art. 158

del codice penale costituisce il risultato di una scelta operata dal

legislatore, scelta non censurabile perché fondata su considerazioni

da ritenersi "logiche e ragionevoli", se è vero che la giustificazione

della prescrizione del reato viene da taluno individuata nella

presunzione che il trascorrere del tempo comporti l'affievolimento

dell'allarme sociale suscitato dal reato, ovvero faccia venir meno la

pericolosità sociale del reo; situazione certamente non ipotizzabile

allorché il successivo fatto criminoso sia legato ai precedenti dal

nesso della continuazione. In tal caso l'allarme sociale verrebbe ad

essere risvegliato, anzi aggravato, così da confermare la permanente

ed integra pericolosità del reo (con conseguente impossibilità di

confronto della previsione dell'art. 158 del codice penale con le

fattispecie nelle quali la legge stabilisce la scissione delle singole

violazioni costituenti reato).

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione,

l'Avvocatura, rilevata l'assenza di ogni motivazione sul punto, afferma

che, anche se il giudice a quo si fosse richiamato a quella teoria -

peraltro contrastata - la quale vede nella prescrizione un rimedio

all'inevitabile usura derivante per ogni elemento di prova dal

trascorrere del tempo, la questione sarebbe comunque infondata, ben

potendo ritenersi che la prova del fatto reato, il quale sia stato

seguito da altri fatti analoghi legati dal vincolo della continuazione,

risulti più agevole rispetto alla prova di un episodio criminoso

rimasto isolato.

2. - Con ordinanza del 18 novembre 1978 emessa nel corso del

procedimento penale a carico di Brunato Quinto, imputato di una serie

di distinti illeciti edilizi che, "commessi dal 1973 al 1976, debbono

essere necessariamente ricondotti sotto il vincolo della continuazione,

stante la identità del disegno criminoso", il Pretore di Chieri ha

sollevato, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle

adottate dal Pretore di Roma, questione di legittimità, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 158 del codice penale, nella

parte in cui dispone che per il reato continuato ("istituto ispirato al

favor rei") il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è

cessata la continuazione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio 1979.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,

riproducendo le precedenti deduzioni, ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze in epigrafe sollevano questioni

sostanzialmente identiche: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti

per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Oggetto di censura è l'art. 158, primo comma, del codice

penale, nella parte in cui dispone che, per il reato continuato, il

termine della prescrizione decorre dal giorno nel quale è cessata la

continuazione.

Una delle due ordinanze - quella emessa dal Pretore di Roma -

indica nel dispositivo, accanto all'art. 158, primo comma, l'art. 81,

secondo comma, dello stesso codice penale.

Ma l'indicazione non avviene con il proposito di coinvolgere tale

precetto nella declaratoria di illegittimità costituzionale

perseguita, bensì soltanto perché l'art. 81, secondo comma, è la

norma cui la parte denunciata dell'art. 158, primo comma,

inevitabilmente rimanda.

3. - Peraltro, la questione sollevata dal Pretore di Roma risulta

chiaramente sfornita dell'indispensabile requisito della rilevanza.

Come questa Corte ha avuto modo di precisare con riguardo ad

un'altra questione in materia di reato continuato, la rilevanza

presuppone "che il giudice indichi nella sua ordinanza gli elementi per

i quali ritiene di propendere per la effettiva sussistenza nella specie

in esame del vincolo unificatore dell'unico disegno criminoso tra i

fatti giudicati e quelli da giudicare" (v. la pronuncia n. 305 del

1983).

Sintomaticamente emanata subito dopo l'apertura del dibattimento,

l'ordinanza del Pretore di Roma si limita, invece, ad ipotizzare che

l'imputato "in caso di condanna, potrebbe chiedere che venga

considerata la continuazione tra i due reati contestati", così da

prospettare come mera eventualità sia la condanna sia la stessa

richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice

penale.

In mancanza del necessario requisito dell'attualità (v. anche la

sentenza n. 300 del 1983), la questione va dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza.

4. - Quanto all'ordinanza del Pretore di Chieri - puntualmente

emanata al termine della discussione finale, momento in cui il giudice

si è trovato a constatare che una serie di illeciti edilizi non tutti

amnistiabili "debbono essere necessariamente ricondotti sotto il

vincolo della continuazione, stante la identità del disegno criminoso"

- occorre, anzitutto, tenere presente che il giudice a quo avanza due

ordini di censure, sempre lamentando la violazione dell'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza.

Con la prima censura si deduce "l'irragionevolezza della

discriminazione" tra due cause estintive analoghe negli effetti, quali

la prescrizione e l'amnistia: mentre ai fini di quest'ultima "il reato

continuato va scisso poiché l'applicabilità del beneficio va

esaminata in rapporto a ciascuna azione delittuosa considerata

separatamente dalle altre", ai fini della prescrizione il reato

continuato è oggetto di considerazione unitaria. Con l'altra censura

si deduce "l'irragionevolezza di un trattamento" meno favorevole per

l'autore di una pluralità di fatti uniti dal vincolo della

continuazione "rispetto all'ipotesi in cui gli stessi fatti si pongono

in regime di semplice concorso materiale": mentre nella prima ipotesi

la prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione, nella

seconda opera il più generale criterio che ricollega la decorrenza del

termine per la maturazione di tale causa estintiva ad ogni singolo

fatto criminoso.

Nessuna delle censure è, però, fondata.

5. - In ordine alla prima censura avanzata dal Pretore di Chieri,

non basta l'invocata analogia di effetti tra prescrizione ed amnistia

per dedurne che il loro modo di incidere nei confronti del reato

continuato, e più precisamente dei singoli illeciti legati dal vincolo

della continuazione, debba essere, per esigenze di ordine razionale, il

medesimo. Assume in proposito portata decisiva quanto già più volte

evidenziato da questa Corte nel raffrontare amnistia e prescrizione (v.

le sentenze n. 202 del 1971 e n. 68 del 1983): anche se i relativi

effetti sono analoghi, ben diversi sono i meccanismi e le finalità che

sovraintendono al loro rispettivo prodursi. Mentre nel caso

dell'amnistia l'estinzione del reato viene fatta dipendere da una

scelta effettuata di volta in volta dal Parlamento e dal Presidente

della Repubblica "sotto l'influsso di considerazioni politiche", nel

caso della prescrizione l'effetto estintivo viene ricollegato ad un

evento legislativamente predeterminato in relazione al presunto venir

meno dell'"allarme della coscienza comune" (v. la già ricordata

sentenza n. 202 del 1971), qual è il decorso del tempo. Tutto ciò

vale ad escludere che l'attuale trattamento differenziato fra le due

cause estintive sia privo di giustificazione e dia luogo ad

irrazionalità con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

6. - Quanto alla seconda censura avanzata dal Pretore di Chieri, è

ben vero che il trattamento riservato dall'art. 158, primo comma, del

codice penale all'autore di una pluralità di reati uniti dal vincolo

della continuazione viene a risultare meno favorevole del

corrispondente trattamento riservato all'autore di altrettanti reati

non uniti da tale vincolo. Né è men vero che il reato continuato

costituisce un tipico istituto ispirato al favor rei (v. le sentenze n.

217 del 1972 e n. 108 del 1973), nell'intento di mitigare l'eccessiva

severità del concorso materiale di reati. Ma gli eccessi rigoristici

cui si è voluto ovviare con la previsione del reato continuato sono

gli eccessi inerenti alla determinazione della pena da irrogare in

concreto. Prova ne sia che la norma-base del reato continuato si

preoccupa, sotto il profilo degli effetti, soltanto di fissare la

massima pena irrogabile: cioè, "la pena che dovrebbe infliggersi per

la violazione più grave aumentata sino al triplo", con l'ulteriore

limite - oggi chiaramente esplicitato (v. art. 81, terzo comma, del

codice penale, come sostituito ad opera dell'art. 8 del decreto legge

11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) -

derivante dall'impossibilità di infliggere una pena che superi quella

che sarebbe applicabile alla stregua delle disposizioni relative al

concorso materiale di reati.

Da tutto ciò consegue che nei riguardi di ogni altro effetto

giuridico il legislatore non viene a trovarsi affatto vincolato ad

adottare sempre e comunque un trattamento più favorevole al reo. Il

che significa, al tempo stesso, che il legislatore resta libero di

considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una

pluralità scomponibile di reati, salvo il solo limite di non

addivenire a scelte viziate da irrazionalità. A far escludere che tale

limite sia stato superato nel caso dell'art. 158, primo comma, del

codice penale contribuisce in modo determinante il ruolo che, ai fini

dell'integrazione del reato continuato, esplica il requisito

rappresentato dal "medesimo disegno criminoso": ciò specialmente dopo

l'innovazione apportata dal già ricordato decreto legge 11 aprile

1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, al secondo

comma dell'art. 81 del codice penale, nel senso di ampliarne l'ambito

di applicazione sino a ricomprendervi anche violazioni di "diverse"

disposizioni di legge (cosiddetto reato continuato eterogeneo).

Come dottrina e giurisprudenza hanno immediatamente rilevato con

larga sintonia di accenti, il medesimo disegno criminoso è ormai il

solo requisito dal quale viene ad emergere la distinzione tra il reato

continuato ed il semplice concorso materiale di reati, donde la

necessità di determinare concretamente tale requisito con la dovuta

precisione. Ricollegare la decorrenza della prescrizione al cessare

della continuazione, e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del

medesimo disegno criminoso, significa tener conto di un elemento di

reale consistenza, anzi dell'essenziale elemento che caratterizza il

reato continuato: un elemento, per giunta, ben utilizzabile ai fini

della prescrizione, legata com'essa è al venir meno di quell'"allarme

della coscienza sociale" che ogni fatto criminoso provoca e che il

persistente tradursi di un medesimo disegno in più comportamenti

criminosi contribuisce a mantenere fermo o addirittura ad acuire.

Non può, dunque, dirsi irrazionale la norma che, in presenza di

più fatti uniti dal vincolo della continuazione, ricollega il

decorrere del termine della prescrizione alla più recente

manifestazione del disegno criminoso in cui si sostanzia tale vincolo.

Né basta certo a smentire la suddetta conclusione il fatto che nel

1971 vi sia stata da parte del Senato l'approvazione di un progetto di

riforma del codice penale contenente una nuova versione dell'art. 158,

senza alcun riferimento al reato continuato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 81, secondo comma, e 158, primo comma, del

codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 22 luglio 1977;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 158, primo comma, del codice penale, nella parte in cui

dispone che per il reato continuato il termine della prescrizione

decorre dal giorno nel quale è cessata la continuazione, questione

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di

Chieri con ordinanza del 18 novembre 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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